Diffamazione televisiva: foro del residente anche per l’autore comune (Cass. pen. Sez. I n. 33124 del 08.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di diffamazione commessa mediante trasmissione televisiva e consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, la competenza territoriale deve essere determinata, in applicazione dell’art. 30, comma 5, legge 6 agosto 1990, n. 223, con riferimento al foro di residenza della persona offesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere del reato. La regola derogatoria opera anche nei confronti dell’autore comune, privo delle qualifiche soggettive indicate dal comma 1 del medesimo articolo. La declaratoria di illegittimità costituzionale del comma 4 non ha travolto il comma 5, disposizione di rinvio “mobile”, che continua a esplicare la propria funzione di tutela della persona offesa.
Il Fatto
Due soggetti, rispettivamente intervistato e conduttore televisivo, erano stati tratti a giudizio davanti al Tribunale di Ancona per il reato di diffamazione aggravata di cui agli artt. 595, comma terzo, cod. pen. e 30 legge n. 223 del 1990, commesso nel corso di una trasmissione televisiva andata in onda nel dicembre 2019, in pregiudizio di persone offese residenti nel comune di Osimo.
Il Tribunale di Ancona, accogliendo l’eccezione difensiva di uno degli imputati, aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore dell’autorità giudiziaria di Monza, luogo di emissione del segnale televisivo, escludendo l’operatività della speciale previsione di cui all’art. 30, comma 5, legge n. 223 del 1990. Il Tribunale di Monza, a sua volta investito del procedimento, ha sollevato conflitto negativo di competenza con ordinanza del 25 maggio 2026, ritenendo necessaria l’applicazione della norma derogatoria e quindi la competenza del Tribunale di Ancona.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara preliminarmente ammissibile il conflitto di competenza, ravvisando una situazione di stasi processuale determinata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, non risolvibile senza l’intervento della Corte di legittimità.
Nel merito, la questione attiene all’estensione della competenza derogatoria prevista dal comma 5 dell’art. 30 legge n. 223 del 1990 alle ipotesi in cui gli imputati non rivestano le qualifiche soggettive richieste dalla norma, ossia quelle del concessionario privato, della concessionaria pubblica o della persona da loro delegata al controllo della trasmissione.
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di diffamazione radiotelevisiva con attribuzione di un fatto determinato, anche dopo la Corte cost. n. 150 del 2021, la competenza territoriale si stabilisce ai sensi dell’art. 30, comma 5, seconda parte, legge n. 223 del 1990 con riferimento al foro di residenza della persona offesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere del reato. Vengono in rilievo, tra le altre, Sez. V n. 34507 del 14/06/2024 e Sez. V n. 26919 del 15/03/2024, quest’ultima pronunciata in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen.
La Corte valorizza la persistente vigenza del comma 5, qualificandolo come disposizione dal contenuto di rinvio “mobile”, non investita dalla declaratoria di illegittimità costituzionale che ha eliminato il precedente comma 4, dedicato al solo trattamento sanzionatorio. Il foro speciale deve pertanto riferirsi al reato di diffamazione comune sanzionato dall’art. 595 cod. pen., qualora commesso, anche da soggetti privi delle qualifiche indicate al comma 1, mediante trasmissione televisiva e connotato dall’attribuzione di un fatto determinato.
Il Collegio sottolinea, infine, come la regola speciale risponda all’esigenza di offrire alla persona offesa maggiore tutela rispetto ai detentori di media ad elevata potenzialità diffusiva, attenuando lo squilibrio delle posizioni. In coerenza con tale lettura, la competenza territoriale viene ancorata alla residenza delle persone offese, collocata nel comune di Osimo, nel circondario del Tribunale di Ancona, con trasmissione degli atti a detta autorità e le comunicazioni di cui all’art. 32, comma 2, cod. proc. pen..
Nota della Redazione
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