L’irreperibilità della persona offesa non prova la remissione tacita della querela (Cass. pen. Sez. 7 n. 6608 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata comparizione della persona offesa, citata per rendere testimonianza, non può essere attribuita alla volontà di non persistere nella querela quando risulti derivata unicamente dalla sua irreperibilità, cui abbia fatto seguito l’acquisizione delle dichiarazioni rese ex art. 512 cod. proc. pen.. La disciplina della remissione tacita, come codificata dalla novella del d.lgs. n. 150 del 2022 agli artt. 152, comma 3, n. 1, cod. pen. e 142, comma 3, lett. d-bis, disp. att. cod. proc. pen., esclude che l’impossibilità di rintracciare la persona offesa possa assumere rilievo in tal senso. È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di motivazione attraverso la riproduzione parcellizzata degli elementi probatori, senza denunciare un puntuale travisamento della prova, e che prospetti un alternativo apprezzamento di fatto. La congruità della motivazione in ordine alla recidiva e alla negazione delle attenuanti generiche non è sindacabile in sede di legittimità quando il giudice di merito abbia indicato gli elementi preponderanti ex art. 133 cod. pen.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che, rideterminando in senso più favorevole il trattamento sanzionatorio, ne aveva confermato la penale responsabilità per i delitti di cui agli artt. 110 e 624 cod. pen. e all’art. 612, comma 2, cod. pen.. Avverso tale decisione, il ricorrente proponeva tre motivi di ricorso, lamentando la violazione di legge sostanziale e processuale, il vizio di motivazione e l’erronea applicazione della disciplina in tema di recidiva e attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, nell’esaminare il primo motivo, ha richiamato il principio secondo cui la mancata comparizione della persona offesa non può essere interpretata come remissione tacita della querela quando sia dovuta all’impossibilità di rintracciarla. A seguito della novella del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha codificato l’orientamento delle Sezioni Unite n. 31668 del 2016, la disciplina della remissione tacita richiede elementi che dimostrino una scelta volontaria della persona offesa di non persistere. Nel caso di specie, l’acquisizione delle dichiarazioni ex art. 512 cod. proc. pen. ha escluso ogni collegamento tra l’assenza e una volontà abdicativa, rendendo il motivo manifestamente infondato e generico, anche per la mancata deduzione di un concreto pregiudizio difensivo.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato la genericità delle censure, non avendo il ricorrente dedotto il travisamento della prova con la necessaria specificità. La giurisprudenza di legittimità, richiamata nell’ordinanza, esclude che tale vizio possa essere ritualmente dedotto mediante la riproduzione parcellizzata degli elementi probatori, richiedendo invece puntuali censure al riferimento delle dichiarazioni processuali. La mera proposizione di una ricostruzione alternativa dei fatti è stata pertanto ritenuta estranea al sindacato di legittimità.

In ordine al terzo motivo, concernente la recidiva e la mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte ha giudicato manifestamente infondate le doglianze. La Corte distrettuale aveva motivato la propria decisione non limitandosi ai precedenti penali dell’imputato, ma valorizzando la spiccata pericolosità desunta dalle modalità del fatto, commesso in danno di un soggetto vulnerabile. Tale argomentazione, congrua e logica, ha correttamente indicato gli elementi preponderanti ex art. 133 cod. pen., il cui apprezzamento discrezionale non è sindacabile in sede di legittimità quando assistito da motivazione adeguata.

La Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nell’aver proposto un’impugnazione di evidente inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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