Reato continuato in executivis: identità tipologica non basta (Cass. pen. Sez. I n. 12740 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, l’art. 81, secondo comma, cod. pen. postula che i fatti siano riferibili a un medesimo, dunque originario, disegno criminoso. Tale unicità non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime una generale propensione alla devianza concretantesi di volta in volta secondo le occasioni. Non basta il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti né all’identità o analogia dei titoli di reato, poiché essi sono indicativi anche di abitualità criminosa. È necessaria la positiva verifica del genetico legame ideativo tra le plurime violazioni, e a tal fine occorre almeno l’allegazione, da parte dell’interessato, di elementi specifici e concreti che sostengano l’unitario disegno criminoso invocato.

Il Fatto

Il giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 16 ottobre 2024, ha rigettato l’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato tra due condanne per reati contro il patrimonio: un tentato furto aggravato, commesso nel dicembre 2007, e una ricettazione, accertata nello stesso mese del medesimo anno. Nonostante l’omogeneità dei reati, il giudice ha escluso il medesimo disegno criminoso, ravvisando piuttosto una generica inclinazione a delinquere, desunta dalle numerose condanne riportate dall’interessato per reati contro il patrimonio, riportate in un arco temporale assai ampio.

Avverso l’ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 81 e 671 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. Il ricorrente ha sostenuto che il giudice avrebbe attribuito valore esclusivo ai precedenti penali, secondo un automatismo preclusivo, omettendo di valutare la stretta vicinanza temporale tra i reati, l’identità dei correi e l’omogeneità delle violazioni, nonché il sequestro della refurtiva.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato, ricostruendo la nozione di continuazione delineata dall’art. 81, secondo comma, cod. pen. L’unicità del disegno criminoso richiede che l’agente abbia una iniziale programmazione e deliberazione di compiere una pluralità di reati, anche non dettagliatamente progettati, purché almeno in linea generale previsti come mezzo per il conseguimento di un unico fine, parimenti prefissato e sufficientemente specifico.

Richiamando Sez. I n. 15955 del 08.01.2016, la Corte ha ribadito che il disegno criminoso non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, il quale esprime l’opzione per un numero non predeterminato di reati, non identificabili a priori nelle loro coordinate. Le Sezioni Unite n. 28659 del 18.05.2017 hanno richiesto una approfondita verifica di concreti indicatori: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate, e la previa programmazione dei reati successivi almeno nelle linee essenziali.

La Corte ha poi precisato che l’inciso “anche in tempi diversi” non consente di negare ogni rilievo al tempo di commissione: la vicinanza temporale non è di per sé indizio necessario del medesimo disegno, ma la notevole distanza ben può costituire indizio negativo. Le possibilità di ravvisare la continuazione si riducono in proporzione inversa all’aumento del distacco temporale tra i singoli episodi.

In sede esecutiva, ha aggiunto la Corte, non basta la contiguità cronologica degli addebiti o l’analogia dei titoli di reato, ma occorre almeno l’allegazione, da parte dell’interessato, pur non gravato da onere di prova, di elementi specifici e concreti che sostengano l’unitario disegno invocato. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione si è conformato ai principi indicati, spiegando perché l’identità tipologica dei reati, in assenza di altri elementi, non sia indicativa dell’unicità del disegno ma di una scelta di vita ispirata alla sistematica consumazione di illeciti. La lettura dell’impugnazione, incentrata sulla gestione di un magazzino di merce trafugata, è apparsa del tutto generica e ha confuso il medesimo disegno criminoso con il programma di vita delinquenziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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