Misure cautelari: controllo di legittimità e insindacabilità del merito (Cass. pen. Sez. I n. 4903 del 06.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità non può intervenire nella ricostruzione dei fatti né sostituire l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori. Non sono pertanto ammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono nella sollecitazione a una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. Nel valutare la qualificazione giuridica della condotta, l’animus necandi si accerta in base all’idoneità dell’azione, apprezzata in concreto con prognosi formulata ex post ma riferita alla situazione ex ante, secondo le condizioni umanamente prevedibili del caso.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Brescia, procedendo ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato il ricorso presentato dall’indagato avverso il provvedimento con cui il G.i.p. del Tribunale della stessa città aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di tentato omicidio e porto in luogo pubblico di arma clandestina.

La vicenda traeva origine dal ferimento di un soggetto, raggiunto a un braccio e a una gamba da colpi di arma da fuoco esplosi da chi si era presentato a un appuntamento fissato dalla vittima, interessata all’acquisto di sostanza stupefacente. Il giudice di merito aveva fondato il quadro indiziario sulle dichiarazioni della persona offesa, sull’esito dell’individuazione fotografica e della ricognizione in incidente probatorio, oltre che su riscontri telefonici, telematici e video. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce, in via preliminare, i limiti del sindacato di legittimità in materia cautelare. Il controllo deve riscontrare la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, senza poter intervenire nella ricostruzione dei fatti né sostituire l’apprezzamento del merito sull’attendibilità delle fonti e sulla rilevanza dei dati probatori. A sostegno richiama Sez. U n. 11 del 22/03/2000, Audino, Sez. 1 n. 50466 del 15/06/2017, Matar e Sez. 4 n. 26992 del 29/05/2013, Tiana.

Nel caso concreto il Tribunale del riesame ha illustrato con motivazione ampia ed esaustiva le ragioni della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, valorizzando una pluralità di elementi convergenti. Il ricorrente, al cospetto di un percorso argomentativo alieno da fratture razionali, articola obiezioni di stampo prevalentemente confutativo, che non enucleano specifici profili di illogicità o contraddittorietà.

Le censure sull’attendibilità del riconoscimento sono respinte: l’incompleta ricostruzione dell’antefatto, la mancata menzione della cicatrice e la scelta di soggetti facilmente distinguibili nel fascicolo fotografico non inficiano il quadro indiziario, stante la pregnanza degli altri elementi e l’inverosimiglianza dell’alibi.

Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte richiama il principio di Sez. 1 n. 11928 del 29/01/2018, dep. 2019, Comelli, secondo cui l’animus necandi si desume dall’idoneità dell’azione, apprezzata con prognosi ex post riferita alla situazione ex ante. Il Tribunale ha tratto argomento dalla micidialità dell’arma, dall’elevato numero dei colpi esplosi e dalle circostanze dell’azione, ritenendo il dolo diretto. L’insuccesso è ricollegato alla reazione e alla fuga della vittima, non a una autonoma scelta dell’autore.

Infine, la censura sulle esigenze cautelari è infondata: il Tribunale ha enunciato gli elementi che fondano il rischio di recidiva e la prognosi negativa per misure meno afflittive, giudizio espressione della valutazione discrezionale del giudice della cautela, non manifestamente illogico né contraddittorio. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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