Ricorso straordinario per errore di fatto ex art 625-bis cod proc pen (Cass. pen. Sez. III n. 33158 del 09.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., è ammissibile solo quando l’errore sia di natura meramente percettiva, consistente in una svista o in un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, tale da aver influenzato il processo formativo della volontà del Collegio e da condurre a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Resta invece estranea al rimedio la deduzione di un’errata valutazione degli elementi probatori, che deve essere fatta valere, pur quando si risolva in un travisamento del fatto o della prova, nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie. Ne consegue che un errore di giudizio, frutto di un autonomo percorso decisorio che coinvolga valutazioni giuridiche o apprezzamenti di fatto, non è censurabile con il ricorso straordinario. L’omessa rilevazione della prescrizione è emendabile solo ove derivi esclusivamente da un errore percettivo, e non da una qualche valutazione giuridica.

Il Fatto

La vicenda riguarda un grave incidente stradale avvenuto lungo un tratto autostradale, dal quale derivarono la morte di quaranta persone e il ferimento di altre ventinove. In relazione all’evento furono contestati reati di omicidio colposo plurimo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale e di falso in documento informatico pubblico, a soggetti con diverse posizioni di responsabilità presso la società concessionaria.

Dopo la condanna in primo grado e la riforma in appello, la Quarta Sezione della Corte di cassazione, con una prima sentenza, annullò senza rinvio limitatamente alla pena per due imputati e rigettò i restanti ricorsi. Avverso tale pronuncia gli imputati e la responsabile civile hanno proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo molteplici errori di fatto, tra cui l’omessa declaratoria di prescrizione e il travisamento di prove tecniche e dichiarative.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione dell’orientamento consolidato, anche a Sezioni Unite, sui limiti del rimedio straordinario. L’errore di fatto è solo quello percettivo, causato da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità; esso deve aver viziato il processo formativo della volontà e aver condotto a una decisione diversa.

Su questa base la Corte esamina i motivi comuni. Quanto all’art. 589, comma 2, cod. pen., si prospettava che il giudice di legittimità avesse male inteso la sentenza di primo grado, ritenendo contestata e non esclusa l’aggravante, con la conseguente mancata declaratoria di prescrizione. La Corte osserva che la Quarta Sezione non è incorsa in alcuna svista: ha dato atto della contestazione, dell’assenza di bilanciamento e della mancata incidenza sul trattamento sanzionatorio. Si tratta di valutazione, non di errore percettivo, e come tale è sottratta al rimedio.

Analogo ragionamento vale per l’omessa rinnovazione dell’esame dei consulenti di parte e per le censure sulla mancata risposta del perito e sulla valutazione delle prove tecniche: anche qui si critica un apprezzamento, non una falsa percezione. Lo stesso dicasi per gli errori prospettati sulla posizione di garanzia dell’amministratore delegato e sul sistema delle deleghe.

Quanto al ricorso dell’imputato autista, le doglianze attengono a valutazioni di merito sulla decisività di una perizia e sull’art. 62, n. 6, cod. pen., anch’esse estranee al perimetro dell’art. 625-bis. La Corte sottolinea infine che un eventuale errore di diritto non costituisce errore di fatto.

Il ricorso di uno dei ricorrenti è stato dichiarato inammissibile per rinuncia; tutti gli altri per manifesta infondatezza o per estraneità delle questioni al rimedio. Ne sono derivate le condanne alle spese e al versamento di somme in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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