Anomalo annullamento con rinvio per travisamento della prova nel reato di guida in stato di ebbrezza (Cass. pen. n. 9235 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, a seguito della novellazione dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. ad opera della legge n. 114/2024, il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento per i reati elencati dall’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., deducendo tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen., inclusi il difetto di motivazione per manifesta illogicità e il travisamento della prova. In materia di guida in stato di ebbrezza, l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., non richiede la forma scritta e la sua effettuazione può essere provata dal verbale di accertamenti urgenti, atto avente valore fidefaciente. L’esame strumentale non costituisce prova legale, potendo l’accertamento della concentrazione alcolica avvenire anche in base a elementi sintomatici.
Il Fatto
Il G.i.p. del Tribunale di Trento aveva emesso decreto penale di condanna nei confronti della persona imputata per il reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. c), e 2-bis, cod. strada, per aver condotto un’autovettura in stato di ebbrezza (tasso alcolemico pari a 3,53 gr/l), causando un sinistro stradale autonomo. A seguito di opposizione, il G.i.p., in sede di udienza camerale per la decisione sulla richiesta di messa alla prova, aveva assolto l’imputato ritenendo non provato che gli accertamenti alcolimetrici fossero stati svolti dopo l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale, deducendo due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, esaminando preliminarmente l’ammissibilità dell’impugnazione. Ha richiamato il principio secondo cui il pubblico ministero, dopo la novella del 2024, può ricorrere per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento per i reati a citazione diretta, potendo dedurre tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen.
Quanto al primo motivo, la Corte ha ravvisato la manifesta illogicità della motivazione. La sentenza impugnata aveva valorizzato lo scarto temporale tra la richiesta di accertamenti sanitari (ore 22:35) e l’avviso della facoltà di nomina del difensore (ore 22:45), trascurando che l’imputato era giunto in ospedale alle 22:40. La Corte ha ritenuto tale ricostruzione contraria a una massima di esperienza, essendo inverosimile che in cinque minuti i medici avessero potuto ricevere ed evadere la richiesta di prelievo per un soggetto con politrauma. Ha inoltre osservato che il modulo sottoscritto conteneva anche il consenso informato, che logicamente precede il trattamento.
La Corte ha poi accolto il secondo motivo, rilevando il travisamento della prova. Ha ricordato che la specifica indicazione degli atti processuali, richiesta dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., può avvenire anche mediante riproduzione nel ricorso, come nel caso del verbale di accertamenti urgenti. Da tale verbale risultava che l’avviso era stato dato oralmente prima del trasporto in ospedale e che l’imputato aveva dichiarato di non volersi avvalere dell’assistenza difensiva. La Corte ha precisato che la forma orale dell’avviso è legittima e che il verbale di polizia giudiziaria ha valore fidefaciente.
Infine, la Corte ha censurato l’ulteriore passaggio motivazionale in cui il giudice aveva negato l’esistenza di elementi sull’assunzione di alcol, rilevando che il certificato di pronto soccorso riportava la diagnosi di “abuso etilico acuto“, circostanza avente attitudine dimostrativa dello stato di ebbrezza, non costituendo l’esame strumentale una prova legale. Ha pertanto annullato la sentenza con rinvio al Tribunale di Trento, in diversa persona fisica.
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Nota della Redazione
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