Daspo con obbligo di presentazione termine 48 ore e accesso agli atti (Cass. pen. Sez. III n. 33157 del 09.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di Daspo con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, disposto ai sensi dell’art. 13-bis d.l. n. 14/2017, il termine di 48 ore entro cui il pubblico ministero deve richiedere la convalida del provvedimento del Questore — e nel quale l’interessato può depositare memorie e deduzioni dinanzi al giudice — decorre dal deposito del provvedimento questorile e la sua violazione integra nullità insanabile. Il diritto di difesa non è leso dal diniego opposto a una istanza formale di accesso agli atti del procedimento amministrativo di aggravamento: in procedure caratterizzate da urgenza, la conoscenza degli atti va procurata con richiesta immediata e diretta presso gli uffici che li custodiscono, e la relativa violazione è deducibile solo con la prova di un tentativo concreto e del rifiuto ingiustificato dell’amministrazione.
Il Fatto
Il Questore di Vibo Valentia, il 4 marzo 2025, aveva disposto a carico del ricorrente il divieto di accesso e stazionamento in determinati pubblici esercizi del Comune per la durata di due anni. Con provvedimento del 7 novembre 2025 il Questore aveva aggravato la misura, estendendone la durata a tre anni e prescrivendo, per due anni, l’obbligo di presentazione personale presso il Commissariato di P.S. in giorni e orari prestabiliti.
Il GIP del Tribunale di Vibo Valentia, con ordinanza del 12 novembre 2025, ha convalidato il provvedimento. Il ricorrente ha impugnato per cassazione deducendo due motivi: la violazione del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento questorile, avvenuta il 10 novembre, e la lesione del diritto di difesa per il diniego di accesso agli atti, opposto dalla Questura il 29 ottobre 2025.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione che l’art. 13-bis, comma 5, d.l. n. 14/2017, come modificato dal d.l. n. 123/2023, richiama, per l’obbligo di presentazione alla P.G., le disposizioni dell’art. 6, commi 3 e 4, legge n. 401/1989. Da qui il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità e avvalorato dalle sentenze della Corte costituzionale n. 512 del 2002 e n. 144 del 1997, secondo cui all’interessato deve essere concesso un termine per memorie e deduzioni dinanzi al GIP, non inferiore alle 48 ore previste per la richiesta di convalida. L’inosservanza determina nullità insanabile, come affermato da Sez. 3 n. 15314 del 2020 e dalle altre pronunce conformi richiamate.
La Corte condivide e fa proprio l’orientamento secondo cui il termine decorre dalla pubblicazione del dispositivo, integrata dal deposito attestato dalla cancelleria, e non dalla data della deliberazione in camera di consiglio. Il collegio richiama sul punto l’indirizzo ormai consolidato, che ha superato il contrario orientamento, con i precedenti Sez. 5 n. 44153 del 2018, Sez. 1 n. 26399 del 2018 e Sez. 2 n. 19313 del 2017.
Applicando tale regola al caso concreto, il provvedimento di convalida risulta depositato il 13 novembre 2025, con copia conforme per la notifica alle ore 8.08 e notifica al prevenuto alle ore 12.15. La data del 13 novembre — e non quella di emissione del 12 novembre — segna il decorso del termine di 48 ore a garanzia delle prerogative difensive. Il motivo, manifestamente infondato, è pertanto inammissibile.
Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che la censura investe il procedimento amministrativo prodromico all’aggravamento, che il ricorrente non ha dedotto di aver impugnato. Nelle misure di prevenzione caratterizzate da particolare urgenza, la legge n. 401/1989 prevede una procedura rapida, con tempi strettissimi per l’adozione del provvedimento del Questore e la convalida del giudice: non si applicano, per questa ragione, le regole ordinarie del procedimento amministrativo.
Il diritto di visionare gli atti deve essere esercitato con richiesta immediata e diretta presso gli uffici che li custodiscono — la Questura e l’ufficio giudiziario competente per la convalida — e la violazione del diritto di difesa è ravvisabile solo se il cittadino produce prove concrete dell’impossibilità di accesso per un fatto attribuibile all’amministrazione, come il tentativo di visione di persona e il rifiuto ingiustificato (Sez. 3 n. 12022 del 2023). Nel caso di specie il ricorrente si è limitato a documentare una istanza scritta di carattere generico, peraltro di tredici giorni precedente la notifica del provvedimento di aggravamento, senza allegare alcun tentativo diretto e senza dimostrare la lesione delle proprie ragioni. Il ricorso è inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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