Condono edilizio illegittimo e ordine di demolizione non caducato (Cass. pen. Sez. III n. 33159 del 09.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione ha il potere-dovere di verificare in via incidentale la legittimità del permesso di costruire in sanatoria e del condono edilizio, nonché la conformità dell’opera agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi e alla disciplina legislativa di settore. Il titolo edilizio rilasciato in sanatoria non costituisce un diritto del cittadino né rimuove limiti, ma opera come fatto estintivo del reato già commesso e, come tale, è soggetto al controllo del giudice. Ne consegue che il condono illegittimo, perché rilasciato in difetto dei requisiti di legge, non produce l’effetto estintivo e non caduca automaticamente l’ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna. Il mero pagamento dell’oblazione non estingue il reato in assenza di un titolo edilizio legittimo.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva rigettato l’istanza di sospensione dell’ordine di demolizione disposto, con la sentenza di condanna, dal Pretore di Sessa Aurunca. Il provvedimento di condono edilizio era stato rilasciato dal Comune per un volume contenuto entro il limite di cubatura, mentre l’opera abusiva risultava di dimensioni superiori.
Avverso tale ordinanza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza dell’art. 606, lettera a), cod. proc. pen. per essersi il giudice penale sostituito all’autorità amministrativa, e la violazione dell’art. 39 legge n. 724/1994, che collega il pagamento dell’oblazione all’estinzione del reato.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato. Pacificamente, il giudice penale ha il potere-dovere di verificare in via incidentale la legittimità del permesso di costruire in sanatoria e del condono, nonché la conformità delle opere alla disciplina urbanistico-edilizia, come affermato da una giurisprudenza di legittimità sedimentata.
Il titolo edilizio in sanatoria è sindacabile proprio perché non rimuove limiti né costituisce diritti del cittadino, ma svolge la funzione di fatto estintivo di un reato già commesso, che come ogni altro fatto estintivo deve essere controllato dal giudice. In particolare, la sanatoria non ha effetto estintivo, in quanto illegittima, allorché l’opera realizzata non sia conforme alla normativa urbanistica: il rilascio della concessione in sanatoria illegittima non determina l’estinzione del reato.
L’art. 39 legge n. 724/1994 ammette a condono le opere ultimate entro il 31 dicembre 1993 che non abbiano comportato ampliamento superiore al 30 per cento della volumetria originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Nel caso concreto l’ordinanza impugnata chiarisce che l’opera esorbitava i limiti per la condonabilità, essendo consistita in un fabbricato di cubatura superiore a tale soglia, con un aumento accertato superiore a quello dichiarato nell’istanza di sanatoria. Si tratta dunque di condono illegittimo, che non poteva essere rilasciato.
Il giudice dell’esecuzione ha quindi il dovere di controllare la legittimità dell’atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e sostanza richiesti dalla legge. L’ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna non è caducato in modo automatico dal rilascio del permesso di costruire in sanatoria.
Il secondo motivo è anch’esso manifestamente infondato. Il mero pagamento dell’oblazione non ha effetto estintivo del reato, poiché tale effetto si verifica solo in presenza di un titolo edilizio legittimo, circostanza che nel caso concreto non ricorre. Il ricorso, che non si confronta con la giurisprudenza di legittimità, è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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