Riparazione per ingiusta detenzione: strepitus fori va allegato in modo specifico (Cass. pen. Sez. III n. 33160 del 09.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il danno da strepitus fori è ordinariamente ricompreso, quale componente del danno non patrimoniale, in quello conseguente alla stessa privazione della libertà personale. La sua autonoma considerazione ai fini dell’aumento dell’indennizzo presuppone che la diffusione della notizia esorbiti dalle comuni modalità dell’informazione, connotandosi per la capacità di raggiungere un largo pubblico e per l’assertività nel senso della responsabilità penale dell’interessato, e che tali circostanze siano oggetto di precisa deduzione e allegazione da parte dell’istante, non bastando una documentazione giornalistica depositata tardivamente e senza specificazioni. La liquidazione dell’indennizzo, pur ancorata in via di massima a un parametro aritmetico fondato sul rapporto tra il tetto massimo di cui all’art. 315, comma 2, cod. proc. pen. e il termine dell’art. 303, comma quarto, lett. c), cod. proc. pen., esige comunque una valutazione equitativa delle specificità del caso. In presenza di una nota spese dettagliata, il giudice non può liquidare equitativamente le spese processuali, ma deve motivare le singole voci o le riduzioni operate.
Il Fatto
La ricorrente aveva subito la misura cautelare degli arresti domiciliari per ventidue giorni, dal 5 al 27 giugno 2019, in esecuzione di un’ordinanza del GIP del Tribunale di Foggia, con contestazione di rapina aggravata in concorso. Una perizia antropometrica aveva poi evidenziato l’incompatibilità della donna con i soggetti responsabili del fatto; la misura era stata revocata e seguito un decreto di archiviazione.
La Corte di appello di Bari, quale giudice della riparazione ai sensi dell’art. 315 cod. proc. pen., aveva dapprima rigettato l’istanza ex art. 314 cod. proc. pen., ravvisando una condotta gravemente colposa ostativa. La Cassazione, con sentenza n. 11940 del 21 gennaio 2025, aveva annullato con rinvio, per difetto di individuazione della condotta. In sede di rinvio la Corte territoriale accoglieva la domanda, liquidando euro 2.594,00 e le spese equitativamente in euro 2.000,00. Proponeva ricorso per cassazione la sola istante, deducendo la mancata considerazione del danno reputazionale e l’erronea liquidazione equitativa delle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto respinto il primo motivo, concernente il quantum. Ha ricordato che l’equa riparazione non ha carattere risarcitorio, perché l’obbligo dello Stato nasce da solidarietà verso la vittima di indebita custodia cautelare, non da fatto illecito (richiamate Sez. U n. 1 del 06/03/1992). Il contenuto non è la rifusione dei danni materiali, ma la corresponsione di una somma che compensi le conseguenze personali di natura morale, patrimoniale, fisica e psichica.
Quanto ai criteri, il Collegio ha richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite secondo cui il parametro aritmetico è dato dal rapporto tra il tetto massimo dell’indennizzo e il termine massimo della custodia cautelare, moltiplicato per i giorni di restrizione effettiva, senza possibilità di sfondare il tetto normativo (Sez. U n. 24287 del 09/05/2001). Ha poi ribadito che la liquidazione non è vincolata a criteri rigidi ed esige una valutazione equitativa che tenga conto delle conseguenze personali e familiari (Sez. U n. 1 del 13/01/1995).
Applicando tali principi, il calcolo seguito dalla Corte barese è risultato corretto sul piano del criterio. La ricorrente lamentava però l’omessa considerazione del danno reputazionale da clamore mediatico. Sul punto la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui è da escludersi che tra le conseguenze ulteriori indennizzabili rientri una voce per danno esistenziale da clamore mediatico, non essendo tale pregiudizio diverso e autonomo da quello derivante dalla stessa privazione della libertà (Sez. 4 n. 6913 del 12/02/2021).
Ha quindi riaffermato il principio per cui lo strepitus fori è di regola ricompreso nel danno non patrimoniale da detenzione, salvo che la diffusione esorbiti dalle comuni modalità informative, per capacità di raggiungere un largo pubblico e per assertività sulla responsabilità penale, dovendo in tal caso l’allegazione essere precisa e circostanziata e corroborata da elementi concreti. Nel caso concreto la doglianza difettava di specificità: la memoria con gli estratti giornalistici era stata depositata solo in data 10 luglio 2025, senza precisazioni, mentre l’istanza originaria conteneva un fugace accenno e nessuna deduzione sulla durata della detenzione, limitata a ventidue giorni.
Fondato è invece il secondo motivo. Richiamando Sez. 3 n. 557 del 10/02/1999, la Corte ha affermato che, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte, il giudice non può limitarsi a una globale determinazione equitativa dei diritti e degli onorari, ma deve motivare le singole voci liquidate ovvero la loro eliminazione o riduzione. La Corte territoriale, davanti a una nota dettagliata, si era limitata a una liquidazione equitativa. L’ordinanza è stata pertanto annullata con rinvio, per nuovo esame sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.