Sorveglianza speciale: l’orario fissato dalla P.S. non viola la tassatività; pene sostitutive tardive in appello (Cass. pen. Sez. I n. 24745/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione, è conforme alla ratio e al tenore letterale dell’art. 8 d.lgs. n. 159/2011 la prefissione, nel decreto applicativo, di giorni determinati per l’obbligo di presentazione all’ufficio di pubblica sicurezza del sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, residuando in capo all’autorità di P.S. la facoltà di specificare l’ora precisa, stante l’obbligo di presentarsi “ad ogni chiamata”: nessun difetto di tipicità inficia la fattispecie ex art. 75 d.lgs. n. 159/2011, che è integrata anche dalla presentazione in ritardo rispetto all’orario stabilito. In tema di pene sostitutive, la disciplina transitoria dell’art. 95 d.lgs. n. 150/2022, di ordine pubblico e inderogabile, si applica alternativamente al giudizio di primo grado o a quello di appello pendente al 30 dicembre 2022: se il processo pendeva in primo grado, l’istanza andava formulata in quella sede e non può essere recuperata in appello, neppure a fronte di un avviso difforme contenuto nel decreto di citazione. Il motivo sulla recidiva è punto autonomo, non deducibile per la prima volta con i motivi nuovi.
Il Fatto
L’imputato, sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, era condannato in abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Bari alla pena di un anno e otto mesi di reclusione, ritenuta la continuazione e riconosciuta la recidiva, per avere violato — nelle giornate del 24 dicembre 2019, 16 gennaio, 20 febbraio, 21 luglio e 4 agosto 2020 — la prescrizione di presentarsi al Commissariato di P.S. nei giorni di domenica, martedì e giovedì alle ore 12.30. La Corte di appello di Bari confermava.
Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: violazione dei principi di legalità e tassatività, perché il decreto applicativo aveva fissato i giorni di presentazione rimettendo all’autorità di P.S. la determinazione dell’orario, con difetto di tipicità della fattispecie e omessa motivazione sull’offensività in concreto di meri ritardi; erroneo rigetto della richiesta di sostituzione della pena, ritenuta tardiva e proposta da difensore assunto come privo di procura speciale; diniego delle attenuanti generiche e inammissibilità della censura sulla recidiva. Il Procuratore generale concludeva per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. Era stato il Tribunale delle misure di prevenzione, nel provvedimento applicativo, a demandare all’autorità di P.S. la fissazione dell’orario nei giorni prestabiliti, orario poi determinato alle 12.30 nel verbale di esecuzione: modus operandi conforme all’art. 8, comma 5, d.lgs. n. 159/2011, che consente al giudice di imporre tutte le prescrizioni necessarie per la difesa sociale, restando la specificazione oraria tra le facoltà dell’autorità di P.S. Quanto all’offensività, la censura è aspecifica e rivalutativa: il 4 agosto 2020 l’imputato non si era presentato affatto, e nelle altre giornate le inosservanze dell’orario erano state di entità “tutt’altro che inapprezzabile”; la giurisprudenza ritiene integrato il reato anche dal semplice ritardo nella presentazione per la firma, essendosi affermata la rilevanza penale di ritardi di un’ora e persino di quindici minuti sull’orario di rientro nell’abitazione, nel regime previgente.
Il terzo motivo, trattato per priorità logica, è manifestamente infondato. La censura sulla recidiva, introdotta solo con i motivi nuovi, è inammissibile perché il punto della recidiva è autonomo rispetto agli altri profili del trattamento sanzionatorio devoluti con l’appello originario, e i motivi aggiunti devono correlarsi ai motivi tempestivamente proposti. Il diniego delle attenuanti generiche è sorretto da motivazione logica: la significativa reiterazione delle condotte esprime marcata insensibilità alla misura e intensità del dolo, in assenza di emergenze favorevoli, secondo il giudizio di fatto insindacabile se motivato sugli elementi preponderanti ex art. 133 cod. pen.
Il secondo motivo è rigettato con una precisazione. Il rilievo sul difetto di procura speciale era errato, avendo il ricorrente documentato l’allegazione all’atto di appello della procura che lo facultava a chiedere la pena sostitutiva. Resta però fermo l’argomento della tardività. L’avviso in calce al decreto di citazione — che prospettava la richiedibilità delle pene sostitutive con i motivi nuovi ex art. 585, comma 4, o con le memorie ex art. 598-bis c.p.p. — non deroga alla disciplina transitoria dell’art. 95 d.lgs. n. 150/2022, di ordine pubblico e inderogabile per l’ordinato svolgimento dei processi, e agevolmente comprensibile con l’ausilio del difensore. La norma si interpreta nel senso dell’alternatività: le disposizioni più favorevoli si applicano al primo grado o all’appello secondo il grado in cui il processo pendeva al 30 dicembre 2022. Pendendo qui il giudizio in primo grado a quella data, l’istanza andava formulata in quella sede; non esercitata tempestivamente la facoltà, essa non era recuperabile in appello, dove avrebbe potuto assumere solo la forma del motivo di impugnazione contro un rigetto già intervenuto. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.
Implicazioni Pratiche
- Non contare sulla tesi del difetto di tipicità: la delega alla P.S. per la sola specificazione dell’orario, entro giorni fissati dal giudice della prevenzione, è legittima e il ritardo — anche contenuto — integra l’art. 75. La difesa utile si gioca sul terreno probatorio delle singole giornate (giustificati motivi, documentazione dell’impedimento), non sulla struttura della prescrizione.
- Pene sostitutive: l’istanza si presenta nel grado giusto, subito: per i processi pendenti in primo grado al 30/12/2022, la richiesta ex art. 20-bis c.p. andava avanzata al primo giudice; in appello sopravvive solo come motivo contro il rigetto. Non fare affidamento sugli avvisi contenuti nei decreti di citazione: la transitoria è inderogabile e l’errore non è rimediabile.
- Recidiva: devolverla con l’appello principale: chi intende contestare la recidiva deve farlo nei motivi originari, perché è punto autonomo non attingibile con i motivi nuovi anche quando l’appello investe altri profili sanzionatori. In sede di redazione del gravame, mappare ogni punto del trattamento sanzionatorio e coprirlo espressamente, riservando ai motivi aggiunti solo sviluppi dei temi già devoluti.
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