Esigenze cautelari attuali e pericolo di reiterazione desunto dalle modalità del fatto (Cass. pen. Sez. III n. 12118 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari coercitive personali, il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di una specifica occasione di ricaduta nel delitto. Esso richiede una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, condotta alla stregua delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti. Ai fini della permanenza dell’adeguatezza della misura applicata, la sospensione dal servizio conseguente all’esecuzione della misura cautelare non è di per sé dirimente, né lo è la mancanza di concrete possibilità di reiterazione nello stesso ruolo. Il controllo di legittimità sul provvedimento cautelare resta circoscritto alla congruità e alla correttezza giuridica della motivazione, con esclusione delle valutazioni di merito.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alle forze di polizia penitenziaria, era stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 73 e 80 lett. g) d.P.R. n. 309/90, contestato per condotte antecedenti e prossime al 15 luglio 2022. Il Tribunale della Libertà di Messina, con ordinanza del 15 luglio 2024, aveva rigettato l’istanza di riesame.
Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con due motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attualità e concretezza delle esigenze cautelari, e in ordine al rigetto della sostituzione con gli arresti domiciliari, anche con le modalità di controllo di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla preliminare ricostruzione del contesto investigativo: le condotte contestate si inseriscono in una più ampia indagine su un sodalizio dedito al narcotraffico, nella quale il ruolo del ricorrente emerge da dichiarazioni di collaboratori di giustizia e da riscontri. L’esame del contesto serve a lumeggiare la gravità degli addebiti e delle condotte, pur a fronte di motivi incentrati su questioni strettamente cautelari.
I motivi sono dichiarati inammissibili e comunque manifestamente infondati. Il ricorso pecca di specificità: le doglianze si risolvono in proposizioni meramente assertive, contraddette dalle emergenze investigative, incorrendo nella doppia censura di genericità intrinseca ed estrinseca. Richiamando le Sezioni Unite n. 8825 del 2016 (Galtelli) e altre conformi, la Corte ribadisce che i motivi di impugnazione devono confrontarsi con le ragioni del provvedimento censurato.
Sul piano cautelare la Corte esclude che si possa parlare di doppia conforme, ma afferma che, quando le due ordinanze seguono i medesimi passaggi argomentativi, esse si integrano formando un unicum: la motivazione del tribunale del riesame può completare quella del giudice che ha applicato la misura, e viceversa. Il vizio resta configurabile solo in caso di motivazione graficamente mancante o meramente apparente.
Nel merito, la Corte condivide l’orientamento secondo cui l’attualità del pericolo non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere. Il decorso di due anni non ha di per sé valenza sterilizzatrice, ove la condotta sia stata sistematica e il contesto criminale particolarmente radicato; la gravità va riferita alle condotte, non al titolo di reato. La sospensione dal servizio, legata all’esecuzione della misura, non è dirimente a fronte di contiguità risalenti e non dismesse.
Quanto agli arresti domiciliari, richiesti nello stesso contesto territoriale dei fatti, la Corte li ritiene inadeguati: la prognosi di inosservanza delle prescrizioni si fonda su elementi specifici, non su mere ipotesi. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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