Aggravante del furto in stabilimento pubblico: necessari i requisiti soggettivo e oggettivo (Cass. pen. Sez. 5 n. 12560 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Per la configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 7-bis, cod. pen. non è sufficiente che il fatto sia commesso all’interno di un ufficio pubblico, ma è richiesta la sussistenza di un duplice requisito: l’uno soggettivo, riferito al soggetto passivo del reato, che deve avere la qualifica di soggetto pubblico o di privato che gestisce il servizio pubblico in regime concessorio; l’altro oggettivo, collegato al nesso funzionale che deve connettere la cosa sottratta all’erogazione del servizio pubblico, nel senso che il bene deve essere componente dell’infrastruttura funzionale, ossia “destinata”, all’erogazione del servizio stesso. La verifica della “destinazione a pubblico servizio” non è data dalla constatazione della fruizione pubblica del bene, bensì dalla qualità del servizio organizzato, destinato alla soddisfazione di un bisogno riferibile alla generalità dei consociati.

Il Fatto

L’imputato aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Chieti per il reato di furto, aggravato dalla violenza sulle cose e dall’aver commesso il fatto su cosa in custodia all’interno di un pubblico ufficio, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.

La vicenda traeva origine dalla sottrazione di denaro da un distributore automatico di alimenti collocato all’interno di un Centro per l’Impiego. Il ricorrente, con il primo motivo, contestava la configurabilità dell’aggravante, sostenendo che il distributore automatico, di proprietà di una società privata, non potesse considerarsi pertinenza dello stabilimento pubblico.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ravvisando un error in iudicando nella sentenza impugnata. Nel richiamare i propri precedenti, ha ribadito che l’aggravante in questione, introdotta dall’art. 8, comma 1, lett. a), D.L. 14 agosto 2013, conv. con modif. dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, è finalizzata a tutelare le infrastrutture destinate all’erogazione di servizi pubblici, come emerso in relazione ai furti di rame.

La Corte ha rilevato che i giudici di merito avevano omesso di valutare entrambi i profili necessari per la configurabilità dell’aggravante. In particolare, non era stato esaminato il profilo soggettivo, posto che il distributore automatico apparteneva a una società privata e non al soggetto pubblico gestore del servizio, né il profilo oggettivo, ovvero la sussistenza di un nesso funzionale tra l’ufficio pubblico e il distributore, non essendo stata verificata la “destinazione” del bene all’erogazione di un servizio pubblico da parte del soggetto passivo del reato.

Quanto al secondo motivo di ricorso, concernente la mancata sostituzione della pena detentiva breve, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato. Ha precisato che, pur essendo il giudice tenuto a motivare le ragioni per cui la pena sostitutiva è inidonea a raggiungere la finalità rieducativa, nel caso di specie la Corte territoriale aveva adeguatamente fondato il giudizio prognostico sui numerosi e specifici precedenti penali dell’imputato, ritenuti ostativi alla concessione del beneficio.

La Corte ha pertanto disposto l’annullamento con rinvio limitatamente alla circostanza aggravante, alla Corte d’appello di Perugia, precisando che, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., l’affermazione di responsabilità è divenuta irrevocabile e il giudice del rinvio dovrà procedere alla sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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