Ricorso inammissibile se riproduce censure già disattese in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 29991 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca pedissequamente le censure già dedotte in appello, limitandosi ad aggiungere contestazioni assertive e apodittiche, senza muovere alcuna critica puntuale alle argomentazioni con cui il giudice di merito le ha disattese. Parimenti inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., è il motivo che deduca in cassazione una violazione di legge non prospettata con i motivi di appello. Il sindacato di legittimità non può supplire alle carenze della doglianza, né riesaminare nel merito le valutazioni già compiute dal giudice del gravame.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 17.12.2025, aveva confermato la condanna di tre imputati per i reati di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen., oltre che, per uno di essi, per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. Avverso tale pronuncia gli interessati hanno proposto ricorso per cassazione.
Due ricorrenti hanno presentato un ricorso identico, articolato su un unico motivo, con cui denunciano vizio di motivazione in ordine al diniego dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen. Il terzo ha censurato la sussistenza del reato di resistenza, la mancata applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. e la mancata applicazione di una pena sostitutiva.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha esaminato congiuntamente le doglianze, rilevandone l’inammissibilità. Quanto al ricorso dei primi due imputati, il motivo ripropone le censure già formulate in appello, al più integrate da espressioni che contestano in termini meramente assertivi la correttezza della sentenza impugnata. Manca una critica puntuale e non vengono affrontate, per confutarle in fatto o in diritto, le ragioni per cui i motivi di gravame erano stati respinti. La Corte richiama, sul punto, la pagina 4 della sentenza impugnata.
Per il terzo ricorrente, le deduzioni relative all’art. 337 cod. pen. sono parimenti generiche e riproduttive di censure già vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. In particolare, la sentenza aveva escluso la non punibilità per tenuità del fatto sotto un duplice profilo: non ha considerato tenue la condotta in ragione delle lesioni procurate e ha rilevato l’omessa prova della cessazione della condotta nel reato permanente di cui all’art. 633 cod. pen.
Il motivo concernente la pena sostitutiva, osserva la Corte, non era stato dedotto in appello. Esso integra dunque una violazione di legge non prospettata con i motivi di gravame e va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
La Sezione ha pertanto dichiarato inammissibili i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 54 c.p. – Stato di necessità
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 337 c.p. – Resistenza a un pubblico ufficiale
- Art. 633 c.p. – Invasione di terreni o edifici
- Art. 639-bis c.p. – Casi di esclusione della perseguibilità a querela
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso