Il sequestro probatorio del denaro richiede la specifica connotazione identificativa delle banconote (Cass. pen. Sez. 5 n. 19412 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto di sequestro probatorio, anche quando abbia ad oggetto cose costituenti corpo del reato, deve contenere una specifica motivazione della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti, a garanzia del controllo di legalità e del rapporto di proporzionalità tra lo spossessamento del bene e il fine endoprocessuale. Il denaro, ancorché costituisca corpo del reato, è privo di connotazioni identificative e dimostrative, sicché può essere legittimamente sottoposto a sequestro probatorio solo quando le banconote o le monete sequestrate abbiano una specifica connotazione identificativa in relazione al fatto da provare, come nel caso di banconote contrassegnate o sospettate di falsità. In assenza di tali elementi, la disponibilità della somma può essere adeguatamente documentata attraverso altri mezzi di prova, quali la testimonianza della polizia giudiziaria, con conseguente insussistenza dell’esigenza probatoria che giustifica il vincolo.

Il Fatto

Il Tribunale di L’Aquila, con ordinanza del 17 novembre 2025, disponeva la restituzione all’avente diritto della somma di euro 80.000,00 in contante, rinvenuta nella disponibilità di un soggetto indagato per i reati di cui agli artt. 615-bis e 612-ter cod. pen. Il giudice del riesame escludeva la sussistenza di elementi idonei a palesare l’utilità del vincolo sul denaro, trattandosi di banconote non contraffatte né contrassegnate e non essendo desumibile alcuna ipotesi di confisca obbligatoria.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo la violazione degli artt. 253, 354, 355 e 324 cod. proc. pen., per avere il Tribunale svolto un sindacato inammissibile ed erroneo sulla necessità di compiere ulteriori accertamenti investigativi sulle banconote sottoposte a sequestro.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rammentato il consolidato principio per cui il decreto di sequestro probatorio deve essere sorretto da una motivazione specifica in ordine alla finalità perseguita per l’accertamento dei fatti. Tale requisito si impone anche quando il provvedimento abbia ad oggetto cose costituenti corpo del reato, in quanto la misura deve essere soggetta a un permanente controllo di legalità, anche sotto il profilo procedimentale, tale da assicurarne la concreta idoneità in ordine all’an e alla durata della compressione del diritto di proprietà.

Quanto al denaro, la Corte ha evidenziato come il vincolo per finalità probatorie possa essere imposto solo in presenza di specifici elementi dai quali desumere che la prova del reato discenda non dal semplice accertamento dell’esistenza di un quantitativo di danaro, ma dal denaro stesso nella sua materialità. Le banconote, anche quando integrino il corpo del reato, sono prive di connotazioni identificative e dimostrative, salvo che proprio quelle specifiche banconote occorrano al processo come elemento probatorio, ad esempio perché contrassegnate o sospettate di falsità.

Nella fattispecie, il Pubblico Ministero non aveva indicato quali indagini intendesse svolgere per accertare la provenienza del denaro rispetto alle ipotesi di reato configurabili, né le banconote presentavano caratteristiche tali da renderle specificamente rilevanti ai fini della prova. Le doglianze del ricorrente sono state pertanto giudicate generiche, essendo espresse su un piano di mera possibilità e non risultando dirette a fornire elementi utili alla valutazione della finalità probatoria perseguita. La disponibilità della somma da parte dell’indagato, infatti, avrebbe potuto essere documentata anche attraverso la testimonianza della polizia giudiziaria, senza necessità di mantenere il vincolo sulle singole banconote.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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