Prescrizione del delitto di possesso di documenti falsi esclusa l’aggravante di transnazionalità (Cass. pen. Sez. VII n. 12208 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’aggravante della transnazionalità di cui all’art. 4 della legge n. 146 del 2006 presuppone che alla consumazione del reato contribuisca consapevolmente un gruppo criminale organizzato, caratterizzato da stabilità dei rapporti, non occasionalità dell’organizzazione e finalizzazione al conseguimento di un vantaggio finanziario o materiale. Ove il giudice di merito abbia escluso la sussistenza di tale aggravante in relazione al reato associativo di cui all’art. 416 cod. pen., non è consentito ritenerla configurabile con riguardo al connesso delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi di cui all’art. 497-bis cod. pen. Ne deriva che quel reato, in assenza di aggravanti, si prescrive nel termine ordinario e la sentenza va annullata senza rinvio per estinzione per prescrizione.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado per il reato di associazione per delinquere e per il delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. La Corte di appello ha parzialmente riformato la decisione, escludendo l’aggravante di cui all’art. 4 della legge n. 146 del 2006 in relazione al reato associativo e dichiarando il non doversi procedere per intervenuta prescrizione quanto a quel titolo di reato.
Residuava la condanna per il delitto di cui all’art. 497-bis cod. pen., che il giudice di appello aveva ritenuto aggravato ai sensi della medesima disposizione e quindi non prescritto prima del decorso di anni undici e mesi tre dal 12 febbraio 2013. La difesa ha censurato l’omessa dichiarazione di prescrizione anche per tale capo, sostenendo che l’esclusione dell’aggravante operata con riguardo all’art. 416 cod. pen. ne impedisse a monte l’applicabilità al diverso delitto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla nozione di reato transnazionale elaborata dalla giurisprudenza di legittimità. Perché l’aggravante possa dirsi configurabile occorre che alla consumazione del reato contribuisca consapevolmente un gruppo criminale organizzato, la cui sussistenza richiede la stabilità dei rapporti fra gli adepti, un’organizzazione almeno minimale, il carattere non occasionale o estemporaneo della stessa e la finalizzazione alla realizzazione anche di un solo reato e al conseguimento di un vantaggio finanziario o comunque materiale. Il collegio richiama sul punto Sez. IV n. 3398 del 14.12.2023.
Il passaggio decisivo è di ordine logico prima che dogmatico. Il giudice di primo grado aveva già escluso la sussistenza dell’aggravante con riguardo al reato di cui all’art. 416 cod. pen.. Se quel presupposto fattuale e giuridico manca per il reato associativo, non può essere recuperato per il diverso reato di cui all’art. 497-bis cod. pen., come invece ha fatto la Corte territoriale. L’applicazione dell’aggravante al delitto satellite, in assenza del suo fondamento rispetto al reato presupposto, è quindi erronea.
Caduta l’aggravante, la Corte ridetermina il trattamento sanzionatorio rilevante ai fini della prescrizione. Commesso il fatto in data 12 febbraio 2013, il delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, in assenza di aggravanti, è punito con la reclusione inferiore nel massimo ad anni sei. Non risultando cause di sospensione della prescrizione ai sensi dell’art. 159 cod. pen., il tempo necessario a prescrivere è pari ad anni sette e mesi sei secondo gli artt. 157 e 161 cod. pen., e risulta quindi spirato nell’agosto del 2020.
La conseguenza processuale è l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato di cui al capo H è estinto per prescrizione in data 12 agosto 2020. Il ricorso è quindi accolto nei termini indicati.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.