La negligenza informativa non prova la volontaria sottrazione al processo (Cass. pen. Sez. 2 n. 18555 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rescissione del giudicato, la dichiarazione di assenza è legittimata dall’effettiva conoscenza del processo, che non può essere automaticamente desunta dalla nomina di un difensore di fiducia nella fase delle indagini preliminari e dall’elezione di domicilio presso di lui. La manifesta mancanza di diligenza informativa dell’imputato può essere una circostanza valutabile nel caso concreto, ma non è di per sé determinante per affermare la ricorrenza di una volontaria sottrazione alla conoscenza del processo, ai sensi dell’art. 420-bis cod. proc. pen., richiedendosi invece condotte positive e un accertamento in fatto. La negligenza informativa non può essere trasformata in una presunzione di volontà di evitare la conoscenza degli atti.
Il Fatto
La Corte d’appello di Trieste rigettava la richiesta di rescissione del giudicato avanzata nell’interesse di un imputato, condannato in contumacia dal Tribunale di Pordenone per ricettazione, nonché la richiesta subordinata di restituzione nel termine per impugnare. L’imputato, che aveva nominato un difensore di fiducia nel corso delle indagini preliminari nel 2015, aveva poi interrotto ogni contatto con lo stesso, il quale aveva rinunciato al mandato prima della prima udienza. Il giudice d’appello fondava la conoscenza effettiva del processo sulla nomina del difensore e sull’elezione di domicilio, ritenendo volontaria la scelta dell’imputato di porsi nelle condizioni di non conoscere il processo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati congiuntamente i primi tre motivi, ha preliminarmente individuato la disciplina applicabile ratione temporis. Poiché l’ordinanza che disponeva di procedere in assenza era stata pronunciata in data antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, trova applicazione l’art. 629-bis cod. proc. pen. nel testo previgente, in virtù della disposizione transitoria di cui all’art. 89 del medesimo decreto, come già affermato da Sez. 1, n. 7663 del 16/01/2026.
Il Collegio ha quindi ribadito il principio, già espresso da Sez. 5, n. 40489 del 26/11/2025, secondo cui la nomina di un difensore di fiducia nelle indagini e l’elezione di domicilio presso il suo studio non costituiscono indice dell’effettiva conoscenza della pendenza del processo quando il difensore abbia rinunciato al mandato per la definitiva perdita di contatti con l’imputato. La circostanza che l’imputato si sia reso irreperibile e non abbia mantenuto contatti con il difensore non dimostra, di per sé, la conoscenza della vocatio in iudicium.
La Corte ha richiamato l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 23948 del 28/11/2019, secondo cui la mancata diligenza informativa non può essere automaticamente trasformata in una volontà di sottrarsi alla conoscenza degli atti, poiché ciò reintrodurrebbe presunzioni non consentite. Per configurare la volontaria sottrazione ex art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. sono necessarie condotte positive e un accertamento concreto, anche in ordine al coefficiente psicologico.
Nel caso di specie, la Corte territoriale si era arrestata al rilievo della mancanza di diligenza informativa, senza indagare la sussistenza di condotte volontarie di elusione. Tale approccio è stato giudicato dissonante rispetto al principio maggioritario, condiviso da Sez. 2, n. 33417 del 12/09/2025 e Sez. 5, n. 23670 del 03/06/2025, per cui la negligenza informativa non prova la volontaria sottrazione. La Corte ha pertanto annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata e la sentenza di condanna, disponendo il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pordenone in diversa composizione.
Nota della Redazione
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