Motivazione apparente nella convalida del trattenimento dello straniero (Cass. pen. n. 9505/2026)
Principi di diritto (Massima)
La competenza del giudice di pace per la convalida del trattenimento dello straniero ai sensi dell’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 è determinata dal luogo ove ha sede il centro di permanenza per i rimpatri, e tale criterio non viola l’art. 25 Cost., né è irragionevole, in quanto funzionale a garantire la partecipazione dell’interessato all’udienza. Il provvedimento di convalida deve riflettere, mediante autonomo apprezzamento, la specificità dei motivi addotti a sostegno del trattenimento e la loro congruenza rispetto alla finalità del rimpatrio, non potendo il giudice limitarsi a un modulo prestampato che richiami i provvedimenti e affermi apoditticamente l’insussistenza delle eccezioni, integrando in tal caso una motivazione apparente, denunciabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Il Fatto
Lo straniero, destinatario di un provvedimento di espulsione e di un decreto di trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Brindisi, ha chiesto la convalida del trattenimento al Giudice di pace di Brindisi. Il Giudice di pace ha convalidato il trattenimento con un provvedimento redatto su modulo prestampato, nel quale si limitava a richiamare i provvedimenti del Prefetto e del Questore, ad attestare il rispetto dei termini e della procedura, e ad affermare apoditticamente l’insussistenza delle circostanze dedotte dall’interessato.
Avverso tale decreto di convalida, lo straniero ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’incompetenza per territorio del Giudice di pace di Brindisi, e la motivazione apparente del provvedimento di convalida, per non essersi il giudice confrontato con le ragioni del trattenimento e con le eccezioni difensive.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, relativo all’incompetenza territoriale. Ha affermato che l’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 individua la competenza del giudice di pace del luogo ove ha sede il centro di permanenza per i rimpatri, poiché tale criterio, lungi dall’essere irragionevole, è finalizzato a consentire la diretta partecipazione dell’interessato all’udienza, a rendere agevole il contatto con il difensore e le interazioni con la cancelleria. La Corte ha escluso la violazione dell’art. 25 Cost., rilevando che il giudice è precostituito per legge e che la procedura di assegnazione del centro, affidata alla Direzione centrale dell’immigrazione, è giustificata dall’esigenza organizzativa di gestire un numero limitato di centri su tutto il territorio nazionale.
La Corte ha invece accolto il secondo motivo, ritenendolo fondato. Ha richiamato il principio secondo cui il trattenimento costituisce una misura privativa della libertà personale, legittimamente realizzabile solo in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e sotto l’egida di un controllo giurisdizionale tempestivo ed effettivo, con l’ulteriore corollario per cui la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida deve riflettere, mediante autonomo apprezzamento, la specificità dei motivi addotti a sostegno del trattenimento, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio. Nel caso di specie, il Giudice di pace non si era attenuto a tale insegnamento: il provvedimento di convalida si limitava a richiamare i provvedimenti amministrativi, ad attestare il rispetto dei termini, e ad affermare apoditticamente l’insussistenza delle eccezioni, senza indicare neppure per sintesi le ragioni del trattenimento e le deduzioni difensive, né tantomeno confrontarsi con esse. Tale motivazione è stata ritenuta apparente, in quanto non consente di verificare l’iter logico seguito dal giudice. La Corte ha quindi annullato il decreto impugnato con rinvio al Giudice di pace per un nuovo esame, chiarendo che, nelle more, il trattenimento mantiene efficacia, in quanto la limitazione della libertà personale trae permanente legittimazione dalla tempestiva emissione della decisione di convalida, fino alla sua eventuale definitiva rimozione.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.