Cassazione inammissibile se ricorso sottoscritto personalmente per motivi non consentiti (Cass. pen. Sez. 1 n. 12712 del 07.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dal condannato, anziché da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017. A seguito della novella, l’impugnazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti può essere proposta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. La generica doglianza concernente il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non rientra nel novero dei motivi consentiti, con conseguente declaranda di inammissibilità de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Due imputati proponevano personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 18 dicembre 2025, con la quale era stata applicata loro la pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. I ricorrenti, in modo del tutto generico, lamentavano il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., senza affidare la difesa a un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che i ricorsi erano stati proposti personalmente dai condannati e non sottoscritti da difensori iscritti nell’albo speciale, come richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., applicabile ratione temporis ai provvedimenti successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103/2017.

La Suprema Corte ha inoltre evidenziato che le impugnazioni risultavano inammissibili anche perché proposte al di fuori dei casi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., nella formulazione introdotta dalla medesima legge n. 103/2017. Tale norma consente al pubblico ministero e all’imputato di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso di specie, i ricorrenti si dolevano genericamente del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., doglianza estranea al catalogo dei motivi consentiti. La Corte ha pertanto dichiarato i ricorsi inammissibili de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione delle impugnazioni, secondo il principio espresso da Corte cost., sent. n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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