Motivazione del merito incensurabile e ricorso inammissibile per genericità (Cass. pen. Sez. VII n. 12209 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per tendenziale carenza di interessi di rilievo costituzionale, il ricorso per cassazione che, deducendo l’inosservanza della legge e il vizio di motivazione, miri a ottenere una rilettura degli elementi di fatto già valutati dal giudice di merito, essendo tale valutazione riservata in via esclusiva a quest’ultimo. Il motivo che censuri la ritenuta sussistenza delle aggravanti con mere doglianze di fatto è, oltre che non consentito in sede di legittimità, generico per indeterminatezza, perché non indica gli elementi posti a base della censura e non consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi, con violazione dell’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La doglianza sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti rispetto alle aggravanti investe una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, non sindacabile in legittimità quando non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da motivazione sufficiente.
Il Fatto
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile, in primo grado, del delitto di furto pluriaggravato. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 16.04.2024, ha confermato la pronuncia di condanna. Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: l’inosservanza della legge e il vizio di motivazione in ordine alla sufficienza del quadro probatorio; la mancanza di motivazione sulla sussistenza delle aggravanti contestate; il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche come prevalenti rispetto alle aggravanti.
La questione arriva davanti alla Corte di cassazione perché il ricorrente chiede una nuova valutazione del compendio probatorio e delle scelte discrezionali già compiute dal giudice di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, con cui il ricorrente denuncia l’inosservanza della legge e il vizio motivazionale sulla ritenuta sufficienza del quadro probatorio. Il motivo è inammissibile: tende a ottenere una ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici.
Il Collegio ribadisce che esula dai poteri della Corte di cassazione la ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è in via esclusiva riservata al giudice di merito. Sul punto richiama Sez. U n. 6402 del 30.04.1997, Dessimone, Rv. 207944.
Quanto al secondo motivo, relativo alla mancanza di motivazione sulla sussistenza delle aggravanti, la Corte rileva un duplice profilo di inammissibilità. Il motivo non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è altresì generico per indeterminatezza: a fronte di una motivazione logicamente corretta della sentenza impugnata, non indica gli elementi alla base della censura, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi né di esercitare il proprio sindacato, con violazione dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il terzo motivo, sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche come prevalenti rispetto alle aggravanti, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità quando non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. Tale deve ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto, come affermato da Sez. U n. 10713 del 25.02.2010, Contaldo, Rv. 245931. Le conclusioni del giudice del merito sono pertanto incensurabili.
Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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