Detenzione abusiva di armi: residenza anagrafica insufficiente a provare la disponibilità (Cass. pen. Sez. I n. 12218 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Per la configurazione del delitto di detenzione abusiva di arma comune da sparo è necessaria una relazione stabile del soggetto con l’arma, che implica un minimo di permanenza del rapporto materiale e un minimo apprezzabile di autonoma disponibilità del bene. La mera residenza anagrafica nell’immobile ove il materiale è rinvenuto, o la presenza occasionale in esso, non integrano di per sé la detenzione consapevole. È altresì insufficiente, ai fini della qualificazione del fatto, la sola coabitazione con l’illegittimo detentore. L’assimilazione del dissuasore elettrico alle armi comuni da sparo presuppone l’accertamento del funzionamento tipico, costituito dal lancio di dardi che scaricano energia elettrica. La qualificazione della bomba carta come esplosivo micidiale esige un’attendibile indagine tecnica sulla natura della polvere pirica e sulla potenzialità lesiva dell’ordigno.

Il Fatto

La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 3 maggio 2024, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Matera nei confronti di un imputato per illecita detenzione di materiale esplosivo, detenzione illegale di una pistola, di uno storditore elettrico e di munizioni, nonché per la contravvenzione di detenzione non autorizzata di materiale esplodente. Il procedimento traeva origine dal rinvenimento, il 4 marzo 2020, degli oggetti all’interno della camera da letto di un’abitazione, della quale l’imputato era residente anagrafico e in cui era risultato presente anche in un successivo accesso delle forze dell’ordine.

Secondo i giudici di merito, la piena disponibilità del materiale e la consapevole detenzione erano desumibili dalla collocazione degli oggetti in un ambiente agevolmente accessibile e dalla residenza dell’imputato. Questi ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, deducendo il vizio di motivazione sulla disponibilità e sulla qualificazione giuridica delle condotte, oltre al rigetto delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Sez. I ha accolto i primi due motivi. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la detenzione implica una relazione stabile tra soggetto e res, con un minimo di autonoma disponibilità, e ha ribadito che la mera coabitazione con l’illegittimo detentore non integra un concorso nella detenzione abusiva. Su tali basi, la Corte ha ritenuto insufficiente l’argomentazione dei giudici di merito, che avevano fondato la responsabilità sulla residenza anagrafica e sulla presenza nell’immobile, senza chiarire l’effettiva collocazione degli oggetti.

La sentenza impugnata presenta, per il Collegio, una pluralità di falle logiche. La descrizione della collocazione di armi e materiale esplodente è contraddittoria: la Corte di appello aveva collocato gli oggetti al piano terra, mentre la sentenza di primo grado li aveva riferiti a una camera da letto al primo piano. Senza precise informazioni sulla conformazione dell’abitazione, sull’ubicazione dei singoli oggetti e sulle modalità di custodia, non può ritenersi provato al di là di ogni ragionevole dubbio che l’imputato fosse consapevole della loro presenza e ne avesse acquisito la disponibilità.

Il ragionamento dei giudici di merito è inoltre carente perché non fornisce informazioni sui soggetti, diversi dall’imputato, che vivevano nell’immobile o ne avevano la materiale disponibilità. Tale lacuna impedisce di circoscrivere i possibili detentori e di verificare la plausibilità della ricostruzione alternativa del ricorrente. La conferma della disponibilità era stata desunta da una perquisizione avvenuta alla presenza anche dei genitori e della compagna, circostanza che conferma il difetto di motivazione.

Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte ha confermato la riconducibilità della pistola al reato di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895/1967, escludendo la lieve entità del fatto. Ha invece censurato le conclusioni sulla bomba carta, poiché i giudici di merito si sono basati su considerazioni esperienziali prive di un’attendibile indagine tecnica sulla micidialità dell’ordigno, mai eseguita. Parimenti illegittima è l’assimilazione del dissuasore elettrico alle armi comuni da sparo, non essendo stato accertato il suo funzionamento tipico mediante il lancio di dardi. La Corte ha quindi annullato la sentenza con rinvio alla Corte di appello di Salerno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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