Omessa notifica al difensore di fiducia: nullità assoluta e annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. I n. 12219 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato, in sostituzione di quello revocato, determina una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c), e 179, comma primo, cod. proc. pen. La nullità sussiste tutte le volte in cui la presenza del difensore è obbligatoria, non assumendo alcun rilievo che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. Il vizio inficia la sentenza emessa in esito al giudizio celebrato in forma cartolare, cui il difensore di fiducia non ha avuto possibilità di partecipare, e impone l’annullamento con rinvio.
Il Fatto
La Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 18 aprile 2024, ha confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale della stessa città per il reato di danneggiamento mediante incendio di un quadriciclo, con estensione dei danni a un furgone parcheggiato nelle vicinanze e alla facciata di un edificio adiacente.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando la violazione della legge processuale: il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato notificato al precedente difensore di fiducia, già revocato, anziché a quello nominato in sostituzione con atto ritualmente comunicato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Dalla documentazione in atti emerge che l’imputato, in data 14 giugno 2023, aveva nominato quale unico difensore di fiducia un nuovo avvocato, revocando il precedente, e che l’atto di nomina era stato trasmesso mediante posta elettronica certificata all’indirizzo istituzionale della Corte di appello presso cui il procedimento era pendente.
Il successivo decreto di citazione per il giudizio di appello, fissato per il 18 aprile 2024, è stato invece notificato al difensore non più titolato a riceverlo. Il nuovo difensore di fiducia non ha pertanto partecipato al giudizio di secondo grado, svoltosi in forma cartolare, con conseguente omesso avviso dell’udienza al difensore tempestivamente nominato.
Secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 24630 del 26 marzo 2015 (Maritan), richiamato dalla Corte, tale omissione integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c), e 179, comma primo, cod. proc. pen., quando la presenza del difensore è obbligatoria. Non rileva che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio, né che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.
Il vizio si riverbera sulla sentenza emessa in esito alla camera di consiglio del 18 aprile 2024, cui il difensore di fiducia dell’imputato non ha avuto possibilità di partecipare. La Corte ha pertanto annullato la sentenza impugnata.
Quanto alle conseguenze, il termine prescrizionale massimo non risulta ancora decorso, dovendosi tener conto dei periodi di sospensione conseguenti all’astensione dalle udienze proclamata dall’associazione di categoria e al differimento dell’udienza del 27 aprile 2020 legato all’emergenza pandemica. È stato quindi disposto il rinvio alla Corte di appello di Cagliari per nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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