Rescissione del giudicato e assenza: elezione di domicilio non verificata (Cass. pen. Sez. II n. 12395 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rescissione del giudicato, ai fini della legittima dichiarazione di assenza non costituisce presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio. Il giudice deve in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da far ritenere con certezza che questi abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia volontariamente sottratto ad esso. Il verbale di identificazione privo dell’individuazione anagrafica dell’imputato e recante un’intestazione difforme dalla nomina in esso contenuta è affetto da irregolarità che ne compromettono la validità e l’idoneità a raggiungere lo scopo. Accolta l’impugnazione, la Corte di cassazione revoca la sentenza di condanna e dispone la scarcerazione dell’imputato in relazione al titolo revocato.

Il Fatto

La Corte di Appello di Firenze, con ordinanza del 9 dicembre 2024, respingeva l’istanza di rescissione del giudicato proposta dal ricorrente avverso la pronuncia del Tribunale di Firenze del 10 maggio 2017, che lo aveva condannato per il delitto di ricettazione.

Il difensore impugnava per cassazione deducendo la nullità dell’ordinanza sotto plurimi profili: la mancata individuazione anagrafica nel verbale di identificazione e l’assenza della comunicazione del codice univoco identificativo dello straniero, con conseguente elezione di domicilio non seria né reale; l’invalidità dell’elezione rispetto al reato presupposto; l’assenza di una valida nomina di difensore di fiducia nel verbale, recante una diversa intestazione. La questione approda in legittimità per accertare se la dichiarazione di assenza fosse sorretta da un presupposto idoneo.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una premessa di diritto intertemporale. Nel caso di specie si procede con le regole previgenti alla riforma Cartabia: l’art. 89 del d.lgs. n. 150/2022 prevede che, ove alla data di entrata in vigore della riforma fosse già stata dichiarata l’assenza, si continui con le forme anteriori. Poiché l’assenza fu dichiarata nel procedimento di primo grado del 2017, trova applicazione la disciplina dell’art. 420-bis cod. proc. pen. nel testo anteriore alle modifiche.

Quanto alla correttezza del rimedio, il Collegio ricostruisce l’evoluzione dell’istituto: la riforma dell’assenza del 2014 aveva introdotto la rescissione del giudicato ex art. 625-ter cod. proc. pen., poi soppresso dalla legge Orlando, che l’ha sostituito con l’art. 629-bis cod. proc. pen., attribuendo la competenza alla corte di appello in primo grado, con successivo ricorso per cassazione. Essendosi il procedimento definito nel maggio 2017, il ricorso al rimedio dinanzi alla corte di appello è corretto.

Sul merito, la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 23948 del 2020: la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio non basta a fondare l’assenza, dovendo il giudice verificare l’effettiva instaurazione del rapporto professionale. Richiama altresì le Sezioni Unite n. 28912 del 2019 sulla restituzione nel termine, ove si richiede che la conoscenza effettiva del procedimento sia riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium.

Nel caso concreto il presupposto non sussiste. Il verbale di identificazione non contiene alcuna precisa generalizzazione dell’imputato, mancando l’indicazione del nome, del luogo di nascita e di residenza o dimora in Italia: pur presente la sottoscrizione, non vi è certezza dell’identificazione. Tali irregolarità non sono meri refusi ma incidono sulla validità dell’atto. Inoltre lo stesso verbale è intestato come “nomina di difensore di ufficio” mentre nel contesto indica la nomina di un difensore di fiducia: tali anomalie impediscono di ritenere che le notifiche presso lo studio del difensore abbiano messo il ricorrente a conoscenza del procedimento. La difesa ha poi documentato l’anomalia dei due distinti procedimenti per furto e ricettazione, il primo sospeso per mancata conoscenza del processo.

Accolta la domanda, la Corte applica l’art. 629-bis, comma 3, cod. proc. pen. e dispone la revoca della sentenza, con inefficacia del titolo esecutivo. Richiamando Sez. I n. 12682 del 2023 e Sez. I n. 54913 del 2016, afferma che la revoca determina la caducazione ex tunc del titolo e che, accolto il ricorso, la Corte deve contestualmente disporre la scarcerazione dell’imputato in relazione al titolo revocato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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