Inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste irreperibile per libera scelta (Cass. pen. Sez. II n. 12393 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di cui all’art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen. opera solo quando risulti provata la libera scelta del dichiarante di sottrarsi volontariamente all’esame nel contraddittorio delle parti. La mera irreperibilità del testimone costituisce un dato neutro, che assume rilievo solo se connotata dalla volontà strumentale di eludere l’esame. Non integra la sottrazione volontaria la condizione di chi non sia mai stato raggiunto da una regolare citazione. È quindi legittima l’acquisizione mediante lettura, ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen., della denuncia-querela resa dalla persona offesa divenuta irreperibile per impossibilità sopravvenuta e imprevedibile di assumerne la testimonianza, verificata con le ricerche previste dall’art. 159 cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di L’Aquila confermava la sentenza del Tribunale di Avezzano che aveva dichiarato la ricorrente responsabile del reato di ricettazione di un veicolo provento di appropriazione indebita, riconosciute le attenuanti generiche.

Avverso tale pronuncia la condannata proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen. e la contraddittorietà della motivazione. Si sosteneva che la Corte territoriale avesse fondato la conferma del giudizio di responsabilità sulla denuncia-querela del proprietario del mezzo, acquisita per irreperibilità del denunciante, senza che questi fosse stato mai esaminato nel contraddittorio, e che mancassero accertamenti sulla effettiva provenienza delittuosa del bene.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta in via prioritaria il profilo processuale, ritenendolo logicamente assorbente. La deduzione è manifestamente infondata. La Corte esclude l’illegittimità dell’acquisizione mediante lettura della denuncia, disposta in primo grado per l’impossibilità sopravvenuta e imprevedibile di assumere la testimonianza del denunciante.

La verifica di tale impossibilità è stata condotta in modo esaustivo, con l’attivazione di tutte le ricerche previste dall’art. 159 cod. proc. pen.: tentativi di rintraccio presso il luogo di residenza, dal cui ufficio anagrafe risultava la cancellazione, presso il diverso domicilio indicato al momento della denuncia, presso l’amministrazione penitenziaria e presso la rappresentanza diplomatica competente. Tutti i tentativi ebbero esito negativo già in sede di notifica del decreto di citazione a giudizio nella veste di persona offesa e, successivamente, quale testimone.

A fronte di ricerche congrue rispetto alla situazione personale del dichiarante, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto rituale l’acquisizione ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen., con motivazione non apparente né manifestamente illogica. Il collegio di legittimità ribadisce che il divieto dell’art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen. presuppone la libera scelta del dichiarante di sottrarsi all’esame: la irreperibilità, in sé considerata, è un dato neutro che assume valenza solo se connotata dalla provata volontà di eludere il contraddittorio.

Nel caso concreto manca ogni elemento idoneo a dimostrare che il denunciante si sia reso irreperibile allo scopo di sottrarsi all’esame, non essendo mai stato raggiunto da una regolare citazione. Difettano dunque sia il carattere volontario dell’allontanamento, sia la sua strumentalità rispetto all’esame. La Sezione richiama sul punto i precedenti conformi: Sez. III n. 12927 del 2022, Sez. III n. 25327 del 2019, Sez. V n. 13522 del 2017 e Sez. III n. 3068 del 2017.

Accertata la piena utilizzabilità della denuncia-querela, anche il secondo profilo di doglianza è ritenuto manifestamente infondato: la Corte territoriale ha logicamente affermato che la querela era idonea a dimostrare la provenienza del veicolo dal delitto di appropriazione indebita, avendo il denunciante rappresentato di averlo ricevuto in leasing e di averlo concesso in prestito a un terzo che non lo aveva restituito. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 526 c.p.p.

Tutte le 36 sentenze sull'art. 526 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *