Impugnazioni penali: l’atto presentato con modalità diverse da quelle prescritte è inammissibile (Cass. pen. Sez. 2 n. 4241 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di deposito degli atti di impugnazione, l’inammissibilità è la sanzione prevista per la presentazione dell’atto con modalità diverse da quelle obbligatorie per l’ufficio giudiziario competente. A decorrere dal 1° gennaio 2025, per i procedimenti dinanzi al tribunale ordinario, l’atto di appello deve essere depositato esclusivamente tramite il Portale Deposito Atti Penali (PDP). La presentazione tramite PEC è consentita solo nei casi in cui il deposito possa avvenire anche con modalità non telematiche, ovvero in presenza di un malfunzionamento del sistema certificato o accertato secondo le procedure dell’art. 175-bis cod. proc. pen.. La differenza di regole tecniche tra gli uffici giudiziari non integra una disparità di trattamento, ma è espressione della normativa, anche regolamentare, che disciplina la transizione al regime di deposito telematico. La richiesta di restituzione nel termine, ai sensi dell’art. 175-bis cod. proc. pen., richiede la prova di essersi trovati, per caso fortuito o forza maggiore, nell’impossibilità di redigere o depositare tempestivamente l’atto con le modalità prescritte.
Il Fatto
Il Tribunale di Torino aveva dichiarato l’inammissibilità di un appello proposto nell’interesse di un imputato avverso una sentenza di condanna. L’atto di impugnazione era stato presentato dal difensore tramite PEC, modalità non consentita per i depositi presso il Tribunale dopo il ripristino del corretto funzionamento del sistema informatico, certificato con provvedimento del Presidente del Tribunale.
Il difensore aveva inoltre chiesto di essere rimesso nel termine per impugnare, istanza respinta dal giudice di merito. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 111-bis e 582 cod. proc. pen. e lamentando una disparità di trattamento rispetto alle modalità di deposito consentite dinanzi alla Corte di cassazione, dove sarebbe ancora possibile il cosiddetto “doppio binario” (PEC o deposito cartaceo).
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento. L’art. 582 cod. proc. pen., nel testo novellato dalla riforma Cartabia, prevede che l’atto di impugnazione sia presentato mediante deposito con le modalità dell’art. 111-bis cod. proc. pen., salvo la presentazione personale nella cancelleria del giudice. Il richiamato art. 111-bis stabilisce, a sua volta, che il deposito di atti e documenti avvenga esclusivamente con modalità telematiche, salvo che per gli atti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possano essere acquisiti in copia informatica.
La disciplina intertemporale, contenuta negli artt. 87 e 87-bis d.lgs. n. 150/2022, affida a regolamenti ministeriali la definizione delle regole tecniche e l’individuazione degli uffici giudiziari per i quali possono essere adottate modalità non telematiche. Sul punto, la Corte ha richiamato l’art. 3 del D.M. n. 217/2023, come modificato dal D.M. n. 206/2024, il quale ha disposto che dal 1° gennaio 2025 il deposito di atti da parte dei soggetti abilitati avviene esclusivamente con modalità telematiche dinanzi al tribunale ordinario, prevedendo per la Corte di cassazione un termine di transizione più ampio, decorrente dal 1° gennaio 2027.
La Corte ha quindi chiarito che la differenza di regole lamentata dal ricorrente trova la sua ragion d’essere proprio nella disciplina di transizione che, per la Corte di cassazione, rinvia l’obbligatorietà del deposito telematico esclusivo a una data successiva. Non sussiste, pertanto, alcuna disparità di trattamento, essendo le diverse modalità di deposito espressamente previste dalla legge per ciascun ufficio giudiziario.
Nel caso di specie, la presentazione dell’appello tramite PEC in data 26 luglio 2025, in assenza di un malfunzionamento del PDP certificato o accertato e senza che fosse stato addotto alcun impedimento, non poteva ritenersi valida. La Corte ha altresì rilevato la genericità del ricorso per cassazione, privo di una concreta analisi della normativa richiamata, e ha escluso la fondatezza dell’istanza di restituzione nel termine, non essendo stato dimostrato il requisito del caso fortuito o della forza maggiore, anche considerando che il termine per impugnare era abbondantemente lungi dalla scadenza.
Il Collegio ha concluso dichiarando l’inammissibilità del ricorso, confermando la correttezza della sanzione applicata dal giudice di merito e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle Ammende, avuto riguardo ai profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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