Intercettazioni, decreto di proroga tardivo con autonoma motivazione è titolo autorizzativo (Cass. pen. Sez. I n. 12417 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di intercettazioni telefoniche o ambientali, il decreto formalmente qualificato di proroga, intervenuto dopo la scadenza del termine originario o già prorogato, può avere natura di autonomo provvedimento di autorizzazione all’effettuazione delle operazioni, purché sia dotato di autonomo apparato giustificativo che dia conto della ritenuta sussistenza delle condizioni legittimanti l’intromissione nella sfera di riservatezza. Ai fini della gravità indiziaria richiesta per l’applicazione di misure cautelari personali è illegittima la valutazione frazionata e atomistica dei singoli dati acquisiti, dovendo seguirne l’esame globale e unitario. In sede di legittimità è consentita la sola verifica dell’adeguatezza delle ragioni del giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto, non il controllo delle censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate. L’art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen. non impone al giudice la confutazione punto per punto di ogni argomento difensivo di cui appaia manifesta l’irrilevanza o la non pertinenza.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Palermo, investito di richiesta ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari a un indagato per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa. Il Tribunale ha disatteso l’eccezione preliminare sull’assenza del provvedimento di proroga del decreto autorizzativo delle intercettazioni, valorizzando un successivo decreto di proroga ritenuto adeguatamente motivato e, sul merito, ha richiamato la piattaforma indiziaria dell’ordinanza genetica. L’indagato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi e motivi nuovi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il secondo motivo, logicamente preliminare, è manifestamente infondato: il decreto di proroga emesso dopo la scadenza del termine può valere come titolo autorizzativo autonomo se sorretto da autonoma motivazione, secondo l’indirizzo che la sentenza ribadisce richiamando Sez. 5 n. 4572 del 17.07.2015, dep. 2016, Ambroggio e Sez. 6 n. 28521 del 16.06.2005, Ciaramitaro. Il Tribunale ha specificamente indicato che il giudice aveva rappresentato la necessità di monitoraggio alla luce degli elementi della nota della Guardia di Finanza del 27 marzo 2021.
Il ricorrente, a fronte di tale motivazione, si limita a riproporre la questione e ad asserire in modo a-specifico il difetto di motivazione autonoma, senza indicare quali conversazioni sarebbero rimaste scoperte.
Le censure sulla gravità indiziaria sono inammissibili. Esse si oppongono con argomentazioni di merito alla conclusione del Tribunale, sono a-specifiche e isolano, parcellizzandoli, gli elementi indiziari valorizzati sinergicamente. La Corte ribadisce il principio dell’esame globale e unitario, richiamando Sez. F n. 38881 del 30.07.2015, Salerno e Sez. U n. 33748 del 12.07.2005, Mannino, e la distinzione tra controllo di legittimità e rivalutazione del merito (Sez. U n. 11 del 22.03.2000, Audino; Sez. 2 n. 27866 del 17.06.2019, Mazzelli).
Il Tribunale ha dato contezza delle ragioni della conferma, valorizzando le conversazioni sui lavori edili, sul subappalto della rete fognaria, sull’aggiudicazione dei lavori dell’asilo nido, sui rapporti con altra famiglia mafiosa e sull’intervento nelle elezioni comunali. Non colgono nel segno le doglianze sulla riconducibilità al sodalizio di alcuni appalti, né quella sul mancato vaglio degli elementi favorevoli, poiché il Tribunale ne ha dimostrato piena contezza. L’art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen. non impone la confutazione analitica di ogni argomento difensivo (richiamate Sez. 1 n. 8236 del 16.11.2018, dep. 2019, Brandimarte e Sez. 6 n. 35675 del 06.07.2004, Segreto). Le questioni difensive risultano implicitamente ma univocamente superate e il ricorrente non ha assolto all’onere di indicarne la decisività.
Segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo ipotesi di inammissibilità incolpevole.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.