Obbligo di dimora non fungibile con pena residua salvo prescrizioni afflittive (Cass. pen. Sez. I n. 12413 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La misura cautelare coercitiva dell’obbligo di dimora, anche quando accompagnata dalla prescrizione di permanenza domiciliare in determinati orari, non è fungibile con la pena detentiva da eseguire ai sensi dell’art. 657 cod. proc. pen., salvo che risulti accompagnata dall’arbitraria imposizione di obblighi tali da renderla equipollente al regime degli arresti domiciliari. L’assoggettamento alla misura coercitiva non custodiale risponde infatti alla tutela delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen. e non può essere assimilato né alle pene da eseguire dopo il passaggio in giudicato, né alla fase trattamentale. È ammissibile il ricorso per cassazione che deduca esclusivamente l’illegittimità costituzionale della norma applicata dal giudice di merito, già disattesa in tale sede, sempre che sussista la rilevanza della questione, nel senso che dal suo accoglimento consegua un effetto favorevole per il ricorrente.

Il Fatto

Il condannato aveva presentato istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere il computo, nel residuo di pena da eseguire, del periodo trascorso in regime di obbligo di dimora con prescrizioni orarie di permanenza domiciliare, invocando l’art. 657 cod. proc. pen. La Corte di appello di Firenze ha rigettato l’istanza e, contestualmente, ha disatteso la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla difesa.

Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, in relazione alla declaratoria di manifesta infondatezza della questione, prospettata con riferimento agli artt. 3, 13 e 27, terzo comma, Cost., nonché all’art. 117 Cost. quale parametro interposto dell’art. 5 CEDU. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità del ricorso con cui si deduca unicamente una questione di legittimità costituzionale già disattesa nel merito. Richiamando Sez. VI n. 25005 del 2024, si afferma che tale impugnazione è ammissibile, perché comporta pur sempre una censura di violazione di legge, a condizione che sussista la rilevanza della questione, cioè che dall’accoglimento derivi un effetto favorevole per il ricorrente. Il Collegio condivide tali regole ermeneutiche e ritiene consentito riproporre in legittimità il motivo attinente a una questione già ritenuta infondata in sede di merito.

Nel merito, il ricorso è infondato. La Corte territoriale ha escluso, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, che la misura coercitiva potesse essere equiparata, agli effetti richiesti, a una misura di tipo detentivo. La richiesta del condannato è inconciliabile con il divieto testuale dell’art. 657 cod. proc. pen., dal momento che la misura afferisce alla tutela delle esigenze cautelari e non è assimilabile alle pene da eseguire dopo il giudicato, né inseribile nella fase trattamentale.

La Corte ricorda che la questione è già stata sottoposta al vaglio di costituzionalità ed è stata giudicata manifestamente infondata da Corte cost. n. 215 del 1999, secondo cui la persona sottoposta all’obbligo di dimora resta libera nel territorio individuato dall’ordinanza, anche quando le sia prescritto di non allontanarsi dall’abitazione in alcune ore del giorno, a differenza di chi è in stato di custodia. Risulta perciò erronea la pretesa assimilazione delle due misure, senza violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e umanità della pena.

Il Collegio richiama infine l’orientamento unanime della legittimità: la misura dell’obbligo di dimora subita non è fungibile, ai sensi dell’art. 657 cod. proc. pen., con la pena inflitta, salvo che sia accompagnata dall’arbitraria imposizione di obblighi tali da renderla assimilabile agli arresti domiciliari (Sez. I n. 36231 del 2016; Sez. I n. 3664 del 2012). Occorre dunque l’imposizione di obblighi vanamente afflittivi e arbitrariamente limitativi della libertà personale, di rigore tale da rendere la misura praticamente equipollente agli arresti domiciliari. Tale situazione è stata correttamente reputata insussistente nella concreta vicenda, con motivazione né contraddittoria né illogica. Il ricorso è pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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