Abnorme l’ordinanza che dichiara la nullità della convalida e regredisce il procedimento (Cass. pen. Sez. V n. 12624 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
È affetto da abnormità, sotto il profilo strutturale e funzionale, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiari la nullità dell’udienza e dell’ordinanza di convalida dell’arresto e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero. Il vizio relativo alla costituzione delle parti nella udienza di convalida è deducibile soltanto con autonoma impugnazione per cassazione ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguenza che la mancata impugnazione preclude al giudice della cognizione di rilevarlo. La restituzione degli atti all’esercizio dell’azione penale integra inoltre una indebita regressione del procedimento, che ne altera l’ordinata sequenza logico-cronologica e ne provoca la stasi.

Il Fatto

Nel procedimento per furto aggravato celebrato con rito direttissimo, il Tribunale dichiarava la nullità assoluta dell’udienza di convalida dell’arresto e del conseguente provvedimento applicativo di misura cautelare non detentiva, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero. Il giudice rilevava l’omessa citazione del difensore di fiducia per l’udienza di convalida.

In quella sede, instaurato il rito direttissimo e rilevata l’assenza del difensore di fiducia, all’esito della convalida era stato disposto il rinvio del giudizio a seguito della richiesta di termine a difesa avanzata dal difensore d’ufficio. Avverso l’ordinanza ricorre il Procuratore della Repubblica, deducendo l’erroneità del presupposto logico e l’abnormità del provvedimento sotto triplice profilo.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Corte rileva anzitutto la non attinenza al caso dei precedenti evocati dal giudice, e cioè Sez. III n. 46714 del 2012 e Sez. V n. 1760 del 2004, relativi a ipotesi in cui il rito direttissimo si è svolto in continuità con l’udienza di convalida e vi è stata carenza di comunicazione al difensore. Nel caso in esame le due fasi conoscono una netta cesura temporale: alla prima udienza il rito era stato aperto ma non era stata compiuta alcuna attività processuale, essendo stato accolto il termine a difesa con rinvio all’udienza successiva, della cui fissazione è stato dato corretto avviso al difensore di fiducia, poi comparso.

La Corte richiama quindi la nozione consolidata di abnormità, che investe tanto il profilo strutturale quanto quello funzionale: è abnorme l’atto che, pur astrattamente espressione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti, ovvero determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo. I requisiti sono indicati nelle Sezioni Unite n. 10728 del 2021, n. 40984 del 2018 e n. 25957 del 2009, con la precisazione che, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata, è configurabile abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento.

Un primo profilo di abnormità è correttamente ravvisato nella dichiarazione di nullità dell’udienza e dell’ordinanza di convalida. La convalida dell’arresto è del tutto autonoma rispetto alle fasi successive, sicché un vizio di nullità rilevato in quella sede non inficia il successivo giudizio celebrato con rito direttissimo. Il vizio di omessa comunicazione al difensore è deducibile solo con autonoma impugnazione ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. proc. pen.; una volta convalidato, l’arresto non può essere rimesso in discussione nelle fasi successive, non potendo il giudice della cognizione conoscerne la legittimità (in tal senso Sez. II n. 17442 del 2009, Sez. I n. 16587 del 2016 e Sez. III n. 36945 del 2019).

Da ciò discende l’abnormità anche sotto il profilo dell’autonomia tra convalida e provvedimento applicativo della misura cautelare: il difensore, solo dopo aver impugnato l’ordinanza di convalida e ottenutone l’annullamento, avrebbe potuto eccepire l’invalidità dell’interrogatorio e l’inefficacia della misura.

Infine, è fondato l’ultimo profilo: dichiarata la nullità dell’udienza per direttissima e trasmessi gli atti al pubblico ministero, il giudice ha esercitato poteri fuori dalla propria sfera di competenza, in violazione del secondo comma dell’art. 184 cod. proc. pen.. Dinanzi all’eccezione di nullità il Tribunale avrebbe potuto solo disporre un rinvio con ulteriore termine a difesa, giammai una regressione all’atto di esercizio dell’azione penale, già ritualmente esercitata. Segue l’annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale per l’ulteriore corso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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