Correlazione tra imputazione e sentenza e arma clandestina modificata (Cass. pen. Sez. I n. 12526 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza si configura solo quando il fatto ritenuto in decisione si ponga rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o incompatibilità sostanziale, tale da determinare un’incertezza sull’oggetto dell’accusa e un effettivo pregiudizio dei diritti della difesa. Il giudizio non si esaurisce nel confronto letterale tra contestazione e sentenza, dovendosi considerare anche le risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato e oggetto di sostanziale contestazione. Integra il reato di detenzione di arma clandestina di cui all’art. 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110 anche l’arma non catalogata, artigianalmente modificata. L’attenuante del fatto di lieve entità prevista dall’art. 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 non è applicabile alle ipotesi disciplinate dalla legge n. 110 del 1975, né alle armi clandestine.

Il Fatto

La Corte d’appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Locri, con la quale l’imputato è stato dichiarato responsabile dei reati di detenzione di arma clandestina e di alterazione di un’arma, con la pena di un anno e nove mesi di reclusione ed euro tremila seicento di multa. I giudici di merito hanno ricostruito una perquisizione domiciliare che aveva portato al sequestro di una carabina ad aria compressa, di un contenitore con piombini e di due mirini di precisione.

Nel corso del giudizio abbreviato, il GUP ha disposto un accertamento peritale, all’esito del quale la capacità cinetica dell’arma è risultata di sedici virgola quattro joule e la modifica è stata accertata nell’otturazione di un foro di sfiato, e non nella sostituzione della molla originariamente ipotizzata. Il pubblico ministero ha modificato l’imputazione; l’imputato ha revocato la richiesta di rito alternativo ed è stato giudicato con rito ordinario. Ricorre per cassazione il difensore, deducendo difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, vizi motivazionali, mancanza dell’elemento soggettivo, inapplicabilità della diminuente e censure sulla dosimetria della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo, il Collegio ricostruisce la sequenza procedimentale e osserva che l’imputato è stato giudicato in relazione al fatto come correttamente contestatogli all’esito di un giudizio ordinario, nel quale ha potuto esplicare tutte le sue difese. Il principio di correlazione è rispettato quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, si sia trovato nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione.

La Corte richiama il principio per cui deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche delle ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato. Richiama altresì l’orientamento secondo cui per fatto diverso deve intendersi anche il fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato.

Sui motivi concernenti l’affermazione di responsabilità, la Corte li ritiene generici e meramente reiterativi. Quanto all’alterazione, i giudici di merito hanno valorizzato la completezza della perizia rispetto agli accertamenti dei consulenti di parte, uno dei quali condotto solo su esame esterno dell’arma, senza prove di sparo. Quanto alla detenzione di arma clandestina, la Corte ribadisce che l’integrazione del reato non è limitata alle sole armi comuni catalogate, richiamando il principio per cui è arma clandestina anche l’arma priva di matricola artigianalmente trasformata in arma da sparo, disattendendo la tesi per cui il reato sarebbe configurabile solo per le armi catalogate.

La Corte esclude che il Banco di prova, che compie rigorose verifiche, possa aver messo in vendita una carabina alterata, e ritiene logicamente argomentate le statuizioni sui reati contestati. Sul quinto motivo, ribadisce il principio consolidato secondo cui l’attenuante del fatto di lieve entità di cui all’art. 5 della legge n. 895 del 1967 non è applicabile alle ipotesi disciplinate dalla legge n. 110 del 1975, né alle armi clandestine, costituendo la clandestinità una qualità dell’arma che le attribuisce specifica pericolosità per l’ordine pubblico.

Sul sesto motivo, la Corte ritiene la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche esente da manifesta illogicità e insindacabile in sede di legittimità, e congrua la motivazione sulla recidiva, avuto riguardo alla condanna per detenzione di numerose armi e all’intervallo trascorso in stato di detenzione. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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