Impronta digitale e valutazione della prova nel giudizio di legittimità (Cass. pen. Sez. VII n. 12633 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche quando riguardi l’impronta di un solo dito, purché evidenzi almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione, fornendo la certezza che la persona verificata si è trovata sul luogo del reato. Ne consegue che il giudice può utilizzarlo ai fini del giudizio di colpevolezza, in assenza di giustificazioni o prova contraria su quella presenza. Nel giudizio di legittimità sono precluse la rilettura degli elementi di fatto e l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione, non essendo consentito invocare una diversa valutazione delle emergenze probatorie. È inoltre inammissibile il ricorso che non si confronti con le argomentazioni della decisione impugnata o che riproponga motivi generici non coltivati in appello.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dal Tribunale di Ancona, con conferma della Corte d’appello, alla pena di cinque anni di reclusione ed euro 800,00 di multa, oltre pene accessorie e statuizioni civili, per i delitti di furto aggravato e di ricettazione di un carro attrezzi e di un’autovettura. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo quattro motivi: violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in ordine al travisamento della prova, con contestazione del valore attribuito al rinvenimento di un frammento di impronta digitale su una busta di alimenti trovata nell’autovettura degli autori del furto; vizio di motivazione in relazione all’aggravante della minorata difesa; censure sui reati di ricettazione e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; infine, doglianza sulla dosimetria della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo e lo dichiara manifestamente infondato e aspecifico. Il ricorrente si duole del cattivo governo dei criteri di valutazione della prova, incentrata sul rinvenimento dell’impronta attribuita all’imputato, in assenza di altri elementi. La Corte rileva che il motivo non si confronta con la circostanza valorizzata dalla sentenza impugnata: gli alimenti contenuti nella busta erano stati acquistati un’ora prima del furto presso un bar della stessa località, a poca distanza dal luogo del delitto. Tale acquisto, in modo non manifestamente illogico, contestualizza anche l’ora dell’apposizione dell’impronta.
La Corte ricorda che è inammissibile il ricorso quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2 n. 11951 del 2014; Sez. 2 n. 19951 del 2008; Sez. 1 n. 39598 del 2004). Il ricorrente valuta solo una parte delle argomentazioni, rendendo la censura aspecifica.
Quanto al valore dell’impronta papillare, la Corte afferma che il risultato delle indagini dattiloscopiche può costituire fonte di prova anche se relativo all’impronta di un solo dito, purché evidenzi almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione, fornendo la certezza della presenza sul luogo del reato (Sez. 5 n. 54493 del 2018; Sez. 5 n. 12792 del 2010). Il motivo è infondato anche perché inedito, non essendo stata la doglianza sull’attendibilità del mezzo di prova scientifico proposta con l’atto di appello.
La Corte ribadisce che non è deducibile in sede di legittimità una diversa valutazione delle emergenze probatorie: esula dai suoi poteri la rilettura degli elementi di fatto, riservata in via esclusiva al giudice di merito (Sez. Un. n. 22242 del 2011; Sez. Un. n. 12 del 2000; Sez. 6 n. 5465 del 2020).
Il secondo motivo, sull’aggravante della minorata difesa, è dichiarato manifestamente infondato: la sentenza impugnata, riferendo che all’ora notturna del delitto la banca era chiusa e l’area circostante inattiva, è in sintonia con il principio delle Sez. Un. n. 40275 del 2021, secondo cui la commissione del reato in tempo di notte è idonea a integrare la circostanza aggravante della cosiddetta minorata difesa. Il terzo e il quarto motivo sono aspecifici, perché ripropongono doglianze generiche non formulate in modo specifico con l’atto di appello, e la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.