Inammissibile il ricorso sul vizio di motivazione dedotto in fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 12632 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché versato in fatto e non consentito, il motivo di ricorso per cassazione che, deducendo vizio di motivazione, si risolva in una diversa lettura dei dati processuali, in una differente ricostruzione storica dei fatti o in un diverso giudizio di attendibilità e di valenza probatoria delle fonti. La valutazione di attendibilità di un teste è giudizio di merito, insindacabile in sede di legittimità salvo che risulti manifestamente illogica. È parimenti inammissibile il motivo che si limiti alla pedissequa reiterazione delle censure già dedotte in appello e puntualmente disattese, risultando non specifico ma solo apparente. Nel giudizio di legittimità la Corte non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito, né saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante il raffronto con modelli di ragionamento mutuati dall’esterno.
Il Fatto
La Corte di Appello di Trieste, con sentenza del 30.04.2024, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Pordenone, ha rideterminato la pena per il reato di cui all’art. 217, comma 2, l. fall., disapplicando la recidiva, e ha confermato la responsabilità dell’imputato per bancarotta societaria semplice di tipo documentale.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi, tra cui la mancata sottoscrizione della sentenza da parte del Presidente, la ritenuta inattendibilità del curatore fallimentare, il vizio di motivazione desunto dal verbale di audizione dell’amministratore e la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, che denuncia violazione degli artt. 546, 181 e 185 cod. proc. pen. per la mancata sottoscrizione del Presidente, è giudicato aspecifico e manifestamente infondato. Dall’esame del fascicolo risulta che la sentenza priva della firma presidenziale non reca il timbro di deposito con la relativa data, a differenza di quella regolarmente sottoscritta. La doglianza sulla correzione di errore materiale, inoltre, atteneva al nome proprio dell’imputato e non alla sottoscrizione.
Il secondo motivo, relativo alla attendibilità riconosciuta al curatore, investe una valutazione di merito insindacabile in legittimità salvo il caso di illogicità manifesta, non ravvisata. Tutte le censure che attaccano persuasività, rigore o puntualità della motivazione, o che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori, non scalfiscono l’impostazione della decisione impugnata.
Il terzo motivo è inammissibile perché non è consentito alla Corte sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella di merito, né saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante raffronto con altri modelli di ragionamento, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 12 del 31/05/2000.
Il quarto motivo è non deducibile in sede di legittimità, risolvendosi nella pedissequa reiterazione di censure già proposte in appello e disattese: si tratta di motivi apparenti e non specifici, che omettono la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata.
Il quinto motivo, sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato: il giudice di merito non deve prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 181 c.p.p. – Nullità relative
- Art. 185 c.p.p. – Effetti della dichiarazione di nullità
- Art. 546 c.p.p. – Requisiti della sentenza