Patrocinio a spese dello Stato: ricorso inammissibile se depositato fuori cancelleria (Cass. pen. Sez. VII n. 5787 del 12.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale. Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione al provvedimento di rigetto dell’istanza deve essere presentato, nel termine di cui all’art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115 del 2002, mediante deposito nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., a cura del quale viene fatto pervenire presso gli uffici della Corte di cassazione. La rituale notificazione alle controparti e il rispetto del termine non sanano l’inosservanza del diverso modo di presentazione dell’impugnazione, che l’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. sanziona con l’inammissibilità.
Il Fatto
Il Presidente del Tribunale di Frosinone, nell’ambito di un procedimento civile, aveva dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione proposto dal ricorrente avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L’opposizione era stata rivolta contro il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ritenuti soggetti privi di legittimazione passiva.
Avverso tale pronuncia il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 4 legge n. 260/1958: l’erronea identificazione dell’organo legittimato a resistere avrebbe integrato una mera irregolarità sanabile, con evocazione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate. La difesa ha inoltre chiesto la trasmissione degli atti alla cancelleria civile per l’assegnazione a una sezione civile della Corte.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto con modalità non conformi alla disciplina della materia. Il ricorrente ha applicato le previsioni del codice di procedura civile, notificando il ricorso ai Ministeri presso l’Avvocatura dello Stato e depositandolo presso la cancelleria civile della Cassazione.
Il termine di venti giorni di cui all’art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115 del 2002 risulta rispettato, decorrendo dalla notifica dell’ordinanza conclusiva, avvenuta a mezzo PEC. Le forme processuali adottate non sono però corrette: nel procedimento per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato si applicano le regole del rito penale.
Il Collegio aderisce a un orientamento consolidato, richiamando Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023, Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019 e Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016. Il ricorso deve essere presentato, nel termine previsto, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen.
Ne consegue che, pur ritualmente notificato alle controparti e depositato entro termine, il ricorso è inammissibile perché non depositato presso la cancelleria del giudice competente. L’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. prevede l’applicazione di tale sanzione nel caso di inosservanza delle disposizioni sui tempi e sui modi di presentazione dell’impugnazione.
Il Collegio esclude l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, richiamando Corte cost. n. 186 del 13.6.2000, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.