Dichiarazioni predibattimentali e condanna: il ricorso è inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 12634 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen., rese da soggetto divenuto irreperibile, possono costituire la base «esclusiva e determinante» dell’accertamento di responsabilità, purché siano state rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali». Tali garanzie si individuano nell’accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, esercitato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto. La verifica di attendibilità può desumersi dal riscontro con altra deposizione testimoniale che riporti una dinamica sovrapponibile per numero di persone, modalità della condotta e caratteristiche degli autori. Non integra vizio deducibile in sede di legittimità il motivo che si risolva nella pedissequa reiterazione di censure già prospettate in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila che ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Teramo alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e di euro 200,00 di multa, oltre spese processuali, per il delitto di tentato furto aggravato.

La difesa articola tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 512 e 526 cod. proc. pen., con prospettato travisamento della prova; violazione dell’art. 625 n. 7 cod. pen. quanto all’esposizione a pubblica fede; vizio di motivazione in ordine all’attenuante dell’art. 62 n. 4 cod. pen. La questione centrale riguarda l’utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali del teste divenuto irreperibile.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese. Le doglianze sono apparenti e non specifiche, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. La Corte richiama sul punto Sez. 2 n. 42046 del 2019, Sez. 3 n. 44882 del 2014 e Sez. 6 n. 20377 del 2009.

Nel merito, il motivo è manifestamente infondato. Le dichiarazioni acquisite ex art. 512 cod. proc. pen. possono costituire base «esclusiva e determinante» dell’accertamento, conformemente al diritto consolidato espresso dalla Grande Camera della Corte EDU nelle sentenze Al Khawaja e Tahery del 2011 e Schatschaachwili del 2015, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali». La Corte richiama Sez. 4 n. 13384 del 2024 e altre conformi.

Nel caso concreto, l’attendibilità del teste irreperibile — che aveva individuato l’imputato in fotografia quale concorrente nel furto dello scooter — è tratta dalla deposizione di altra teste, che riferisce una dinamica sovrapponibile per numero di persone e modalità della condotta, richiamando anche il dettaglio del braccio ingessato. La responsabilità è stata affermata mediante utilizzo congiunto del verbale di SIT e della deposizione testimoniale.

Il secondo motivo è inammissibile perché generico: la contestazione sul collocamento dello scooter sulla pubblica via avrebbe dovuto essere accompagnata dalla deduzione di un travisamento puntualmente argomentato e dall’indicazione dell’atto probatorio travisato. Né è stata prospettata l’esclusione dell’aggravante in presenza di condizioni di sorveglianza e controllo continuativi ed efficaci (richiamate Sez. 5 n. 6351 del 2021).

Il terzo motivo è manifestamente infondato: il danno da reato, per integrare l’attenuante dell’art. 62 n. 4 cod. pen., deve essere lievissimo, e la Corte territoriale ha motivato ritenendo non di rilevanza minima il danno potenzialmente arrecato alla persona offesa. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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