Ricorso per cassazione: doglianze nuove e inutilizzabilità non dedotte in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 12646 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, non è consentita la proposizione per la prima volta in sede di legittimità di un vizio attinente a un capo o a un punto della decisione già oggetto di appello, quando la doglianza non sia stata previamente dedotta come motivo di gravame, a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Il limite del devolutum impone, del pari, che le questioni di inutilizzabilità che richiedano accertamenti di fatto siano sollevate nel giudizio di appello e non per la prima volta in cassazione. Il potere del giudice di legittimità di rilevare d’ufficio le cause di inutilizzabilità non comporta il dovere di ricercare gli elementi di fatto che ne costituiscono il fondamento, gravando sulla parte l’onere di offrirne compiuta rappresentazione nel ricorso. La valutazione del riconoscimento fotografico, prova atipica non regolata dal codice di rito, costituisce accertamento di fatto utilizzabile secondo il principio di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva condannato il ricorrente alla pena di dieci mesi di reclusione per i delitti di cui agli artt. 110, 476, 479 e 482 cod. pen. La vicenda riguarda l’attestazione falsa, da parte del responsabile tecnico di un’attività di revisione, dell’avvenuta revisione di un’autovettura sul libretto di circolazione.

Avverso la pronuncia di secondo grado il condannato proponeva ricorso per cassazione, articolando cinque motivi e depositando memoria difensiva con cui chiedeva l’accoglimento o la rimessione della trattazione ad altra sezione, contestando la prognosi di inammissibilità.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, che lamentava una carenza motivazionale sull’art. 110 cod. pen., è stato ritenuto non consentito perché inedito: dall’esame dei motivi di appello ricapitolati dalla Corte territoriale non emergeva alcuna doglianza sul concorso di persone, cosicché il giudice di secondo grado non si era espresso sul punto. La questione è preclusa perché non previamente dedotta come motivo di gravame, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui non è sistematicamente consentita la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di un vizio della motivazione riferito a elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell’atto di appello. Solo in tal modo si evita che il giudice di legittimità sia chiamato a operare valutazioni di natura fattuale devolute al giudice d’appello e che si determini un inevitabile difetto di motivazione della sentenza di secondo grado su elementi non sottoposti alla sua cognizione.

Il secondo motivo, relativo agli artt. 476, 479 e 482 cod. pen., è stato giudicato manifestamente infondato e reiterativo di doglianze già disattese in appello, con risposta corretta in doppia conforme. La Corte ribadisce che commette falso ideologico in atto pubblico il responsabile tecnico della revisione che attesti falsamente l’avvenuta revisione, trattandosi di attività della P.A. disciplinata da norme di diritto pubblico e di soggetto cui la legge riconosce la qualifica di pubblico ufficiale. Anche la doglianza sull’art. 640 cod. pen. è manifestamente infondata, concorrendo la truffa con il falso contestato.

Il terzo motivo, sulla nullità della ricognizione fotografica ex artt. 189 e 192 cod. proc. pen., è stato dichiarato non consentito. Il giudizio di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei gradi precedenti. Il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di polizia giudiziaria, non regolato dal codice di rito, costituisce prova atipica valorizzabile dal giudice nell’ambito del suo libero convincimento, ove sia accertata la credibilità del dichiarante. Il motivo è inoltre inammissibile perché la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. non può essere dedotta sotto la lettera c) dell’art. 606 cod. proc. pen. per superare i limiti della lettera e).

Il quarto motivo, sull’utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa, è stato ritenuto inedito e aspecifico. La regola della rilevabilità in ogni stato e grado dell’inutilizzabilità va raccordata al limite del devolutum: non possono proporsi per la prima volta in cassazione questioni che richiedano accertamenti di merito. La Corte esclude l’incompatibilità a testimoniare della persona già indagata la cui posizione sia stata definita con archiviazione, e ribadisce l’onere della parte di allegare le circostanze di incompatibilità prima dell’assunzione delle dichiarazioni. Infine, il quinto motivo sull’art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale motivato la non tenuità della condotta in ragione della tutela della fede pubblica.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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