Furto aggravato dell’acqua e motivo sull’art. 131-bis: rigetto (Cass. pen. Sez. I n. 32590 del 01.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di furto aggravato di energia idrica, il dolo può essere desunto dalla condotta complessiva dell’agente, quale la mancata presentazione di una richiesta di allaccio ex novo dell’utenza pur in presenza del perdurante godimento del servizio. Il mero subentro nell’immobile e la richiesta di voltura dell’utenza non valgono, di per sé, a integrare la buona fede idonea a escludere l’elemento psicologico. Quanto alla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., la valutazione del giudice di merito sulla concreta offensività, desunta dalla protratta durata della sottrazione, è censurabile in sede di legittimità solo se manifestamente illogica.

Il Fatto

La ricorrente veniva condannata, con sentenza del Tribunale, per il reato di furto aggravato di acqua, realizzato mediante manomissione dell’impianto. La Corte di Appello, in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di Cassazione, in riforma della pronuncia di primo grado rideterminava la pena e confermava nel resto la condanna.

Avverso tale decisione l’imputata proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico e alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso infondato. Con riguardo al primo motivo, la difesa lamentava che il giudice di rinvio avesse omesso di conformarsi ai principi indicati nella sentenza rescindente, ribadendo gli elementi emersi senza spiegare da quali dati potesse inferirsi il dolo. La ricorrente richiamava, in senso contrario, la risalente manomissione del contatore e la richiesta di voltura dell’utenza presentata dopo il subentro al padre nell’appartamento.

La Corte rileva che il giudice di rinvio ha affrontato in termini puntuali le deduzioni difensive. La sentenza impugnata, facendo riferimento all’istruttoria espletata e alle dichiarazioni testimoniali, ha evidenziato che il contatore era inesistente, essendo stato l’allaccio realizzato mediante un bypass con tubi in PVC nel vano destinato ad alloggiare i contatori.

Muovendo da tale accertamento, il giudice territoriale ha spiegato perché la richiesta di subentro e di voltura delle utenze fosse generica e non idonea a escludere l’elemento psicologico. Quest’ultimo è piuttosto dimostrato dalla mancata presentazione di una specifica richiesta di apertura della pratica di allaccio ex novo, mai avanzata dalla ricorrente pur continuando a usufruire del servizio idrico.

Quanto al secondo motivo, la difesa invocava l’art. 131-bis cod. pen. La Corte esamina il diniego opposto dal giudice di merito e lo ritiene sorretto da motivazione sufficiente, fondata sulla concreta offensività del fatto, desunta dal lungo periodo in cui si è realizzata la sottrazione dell’acqua e dalla sua persistenza anche dopo l’immissione in possesso dell’immobile. In assenza di profili di evidente illogicità, tale apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità.

Il rigetto integrale del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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