Confisca per equivalente non sopravvive alla prescrizione per fatti pregressi (Cass. pen. Sez. 5 n. 6501 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La previsione di cui all’art. 578-bis cod. proc. pen., che consente al giudice di appello o alla Corte di cassazione di decidere sull’impugnazione ai soli effetti della confisca quando il reato sia dichiarato estinto per prescrizione, ha natura anche sostanziale con riguardo alla confisca per equivalente. Essa è pertanto inapplicabile ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore, per il principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli. Ne consegue che, dichiarata la prescrizione di reati commessi anteriormente alla novella, la confisca per equivalente disposta in primo grado deve essere revocata, salvo che se ne accerti la natura di confisca diretta, qualificabile come misura di sicurezza.
Il Fatto
Con sentenza del 2 ottobre 2024, la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Napoli resa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava la pena inflitta a tre imputati per il reato di cui all’art. 416 cod. pen., dichiarando non doversi procedere per i reati di cui all’art. 473 cod. pen. perché estinti per intervenuta prescrizione.
La Corte territoriale confermava nel resto la pronuncia di primo grado, inclusa la confisca per equivalente dei beni sequestrati, disposta dal giudice di prime cure in relazione ai reati poi prescritti. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione due imputati, lamentando la violazione degli artt. 578-bis cod. proc. pen. e 240-bis cod. pen., e un terzo imputato, deducendo il vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dei due imputati, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 4145 del 2023, secondo cui l’art. 578-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 6, comma 4, d.lgs. n. 21/2018, ha natura anche sostanziale con riguardo alla confisca per equivalente, sicché non può trovare applicazione per i fatti commessi prima della sua entrata in vigore.
La Corte ha precisato che la natura “per equivalente” della confisca deve essere accertata rigorosamente, poiché la confisca “diretta” è qualificabile come misura di sicurezza e può essere applicata anche in caso di prescrizione, laddove vi sia stata condanna in primo grado e si verta in ipotesi di confisca obbligatoria. Nel caso di specie, la Corte territoriale, pur a fronte della dichiarazione di prescrizione dei delitti di cui all’art. 473 cod. pen., commessi anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 578-bis cod. proc. pen., aveva confermato la confisca senza accertare compiutamente la natura della misura.
Quanto al ricorso del terzo imputato, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, richiamando l’orientamento dominante secondo cui, a seguito della reintroduzione del cd. “patteggiamento in appello”, il giudice di secondo grado non deve motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., essendo la cognizione limitata ai motivi non oggetto di rinuncia.
La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente alla confisca, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, e ha condannato il ricorrente inammissibile al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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