La detenzione di prodotti energetici agevolati per uso proprio integra l’accisa (Cass. pen. Sez. 1 n. 1047 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa, il soggetto attivo del reato di cui all’art. 40, comma 1, lett. c) e d), d.lgs. n. 504/1995 può essere chiunque ponga in essere la condotta vietata, ivi compreso il consumatore che possegga prodotti energetici senza averne titolo o se ne avvalga per usi diversi da quelli consentiti. Non sono richiesti, per l’integrazione della fattispecie, né l’immissione in commercio né la destinazione al commercio dei prodotti sottratti al pagamento dell’accisa. Il reato è integrato dalla destinazione di prodotti fiscalmente esenti o ammessi ad aliquote agevolate a usi diversi da quelli per cui era stata concessa l’agevolazione, anche quando il mutamento di destinazione e il successivo utilizzo avvengano senza soluzione di continuità, come nel caso di impiego del prodotto per il rifornimento dei propri mezzi. Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 437 cod. pen., è luogo di lavoro ogni luogo di pertinenza dell’azienda accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro, ai sensi dell’art. 62 d.lgs. n. 81/2008.
Il Fatto
Il legale rappresentante di una società di autotrasporti era stato condannato in primo grado, con pena sospesa, per aver detenuto, all’interno di un box di propria pertinenza, un quantitativo di carburante ottenuto dalla miscelazione di gasolio per autotrazione con gasolio agevolato per uso agricolo, senza alcuna autorizzazione. Nel medesimo locale, adibito a distributore privato non autorizzato, erano stati rinvenuti serbatoi e una pistola erogatrice; non erano presenti estintori o altri mezzi di prevenzione incendi. La Corte d’appello aveva confermato la sentenza di condanna, escludendo la finalità di commercializzazione del prodotto ma ritenendo comunque integrato il reato. Avverso tale decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’insussistenza dell’attività di rivendita e l’inapplicabilità dell’art. 437 cod. pen. a un luogo non adibito ad attività lavorativa con dipendenti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha disatteso i motivi di ricorso, ritenendo la doglianza sulla mancata prova della commercializzazione aspecifica, poiché i giudici di merito avevano chiaramente escluso la rivendita, fondando la condanna sulla detenzione del carburante finalizzata al rifornimento dei propri mezzi, resa evidente dall’allestimento di un erogatore privato funzionante.
Quanto alla configurabilità del reato in assenza di finalità di commercializzazione, la Corte ha richiamato il principio, già affermato da Sez. 3, n. 44071 del 2014, secondo cui il soggetto attivo del reato di cui all’art. 40 d.lgs. n. 504/1995 può essere chiunque ponga in essere la condotta vietata, compreso il consumatore che possegga prodotti energetici senza titolo o li impieghi per usi diversi da quelli consentiti. Ha inoltre precisato che il richiamo alla sentenza Sez. 3, n. 2280 del 2020, operato dal ricorrente, era fuori fuoco, attenendo a una fattispecie diversa; la pronuncia si limita a ribadire che il reato è integrato dalla destinazione del prodotto agevolato a usi diversi, come confermato da Sez. 3, n. 24603 del 2017.
La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo relativo all’elemento soggettivo, per la sua genericità, non avendo il ricorrente aggredito specificamente la ricostruzione del giudice di primo grado, che aveva valorizzato il contributo agevolatore e psicologico dell’imputato nella commissione del reato. Infine, ha ritenuto manifestamente infondato il motivo concernente l’applicabilità dell’art. 437 cod. pen., osservando che il box, essendo destinato al rifornimento dei mezzi della società, costituiva un luogo di lavoro ai sensi dell’art. 62 d.lgs. n. 81/2008, poiché i dipendenti avrebbero dovuto accedervi per effettuare il rifornimento. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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