Bancarotta documentale semplice e obblighi contabili dell’amministratore (Cass. pen. Sez. VII n. 12821 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La riqualificazione del fatto di bancarotta fraudolenta documentale in bancarotta documentale semplice, ai sensi dell’art. 217, comma 2, legge fall., consente di attribuire rilievo alla omessa tenuta della contabilità nel triennio antecedente al fallimento. Il disposto dell’art. 2220 cod. civ., relativo alla durata dell’obbligo di conservazione delle scritture contabili, resta irrilevante rispetto a una condotta la cui datazione è interna al triennio e la cui natura prescinde da quella norma. La mera cessazione di fatto dell’attività non fa venir meno gli obblighi contabili gravanti sull’amministratore della società. Il reato di bancarotta documentale semplice può essere commesso anche solo per colpa, con conseguente inconfigurabilità di un errore su legge extrapenale genericamente evocato.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte d’appello di L’Aquila, in riforma della pronuncia di primo grado, lo ha condannato per il reato di bancarotta documentale semplice, così riqualificato il fatto originariamente contestato sotto il titolo della bancarotta fraudolenta documentale.

La questione giunge davanti alla Corte di legittimità in seguito alla proposizione di tre motivi, con i quali il ricorrente contesta la riqualificazione operata dal giudice territoriale, il denegato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, il difetto dell’elemento soggettivo e l’applicazione delle pene accessorie.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato generico e manifestamente infondato. La Corte territoriale, una volta riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 217, comma 2, legge fall., ha correttamente attribuito rilievo alla omessa tenuta della contabilità nel triennio antecedente al fallimento. Il disposto dell’art. 2220 cod. civ., invocato dal ricorrente, resta irrilevante: la datazione della condotta per cui è intervenuta condanna è interna al triennio e la sua natura prescinde dalla norma richiamata.

La Corte ribadisce poi che la mera cessazione di fatto dell’attività non fa venir meno gli obblighi contabili gravanti sull’amministratore della società. Il motivo non supera dunque il vaglio di ammissibilità.

Quanto al secondo motivo, le censure sul denegato riconoscimento della particolare tenuità del fatto si rivelano mere censure in fatto. Manifestamente infondata è altresì l’obiezione sul difetto dell’elemento soggettivo, poiché quello ritenuto è reato che può essere commesso anche solo con colpa. Resta inconfigurabile il solo genericamente evocato errore su legge extrapenale in cui sarebbe incorso l’imputato.

Il terzo motivo è dichiarato manifestamente infondato. Le doglianze si fondano sulle vicende che hanno interessato il disposto dell’ultimo comma dell’art. 216 legge fall., mentre le pene accessorie applicate dalla Corte territoriale sono quelle previste dal corrispondente comma dell’art. 217 della medesima legge, la cui formulazione è peraltro diversa dal comma precedentemente citato.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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