Convalida provvedimento Questore e termine dilatorio 48 ore difesa (Cass. pen. Sez. III n. 2606 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La misura di prevenzione di cui all’art. 6, comma 2, legge n. 401/1989 rientra tra le restrizioni della libertà personale e soggiace alle garanzie dell’art. 13 Cost. Ne deriva che il destinatario del provvedimento del Questore deve disporre di un termine congruo per esercitare il diritto di difesa, pari a quello di quarantotto ore dalla notifica riconosciuto al P.M. per la richiesta di convalida. Il termine dilatorio è finalizzato a consentire l’accesso agli atti e il deposito di memorie. Il GIP non può provvedere sulla convalida prima della sua scadenza. La violazione del termine integra nullità di ordine generale ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. e comporta l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza, con cessazione dell’efficacia della misura impositiva.
Il Fatto
Il Questore di Lodi, con provvedimento del 26.04.2024 notificato il 29.04.2024, impose al destinatario le prescrizioni previste dall’art. 6 della legge n. 401 del 1989, tra cui l’obbligo di presentazione in occasione delle partite di determinate compagini calcistiche. Il P.M. richiese la convalida e il GIP del Tribunale di Lodi, con ordinanza depositata il 30.04.2024, convalidò il provvedimento questorile.
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza per cassazione, deducendo la violazione del termine a difesa e l’irragionevolezza delle prescrizioni imposte in termini di doppia presentazione. La questione centrale concerne la tempestività della convalida rispetto al termine di quarantotto ore dalla notifica.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione della misura di prevenzione come restrizione della libertà personale, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 512 del 2002. Da tale inquadramento discende l’applicabilità delle garanzie dell’art. 13 Cost. e la necessità di una piena e previa conoscenza dei diritti di difesa da parte del destinatario, principio già affermato dalla Corte costituzionale n. 144 del 1997.
Richiamando le Sezioni Unite n. 44273 del 2004, la Corte ribadisce che il controllo di legalità investe la pericolosità del soggetto, l’adeguatezza della misura e le ragioni di necessità e urgenza. Quanto al contraddittorio, il destinatario deve poter interloquire presentando memorie e deduzioni ed esaminando la documentazione trasmessa dal Questore.
Poiché il P.M. dispone di quarantotto ore dalla notifica per richiedere la convalida, la Corte riconosce all’interessato un termine analogo per esercitare la difesa. Le memorie depositate entro tale termine sono sempre tempestive e il GIP non può provvedere prima della sua scadenza, come affermato da Sez. III n. 1239 del 2007.
Nel caso concreto, la notifica è avvenuta il 29.04.2024 alle ore 11:00 e la convalida è stata emessa il 30.04.2024 alle ore 14:00, prima del decorso del termine. Il vizio, afferendo alla procedura di convalida, determina l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza, con declaratoria di inefficacia del provvedimento del Questore limitatamente all’obbligo di presentazione.
Nota della Redazione
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