Inammissibile la violazione dell’art. 192 c.p.p. dedotta come vizio di motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 12825 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La violazione delle regole di valutazione della prova di cui all’art. 192 cod. proc. pen. non è deducibile in cassazione come vizio di violazione di legge, poiché non si tratta di disposizione la cui inosservanza è prevista a pena di nullità o inutilizzabilità, come richiesto dall’art. 606, lett. c), cod. proc. pen. Le doglianze che sollecitano una diversa lettura del compendio probatorio sono inammissibili, perché estranee ai poteri del giudice di legittimità. Il vizio di motivazione è deducibile solo se il ricorrente si confronta con le argomentazioni effettivamente svolte dal giudice di merito.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Lecce ha confermato la condanna per il reato di tentato furto pluriaggravato. Con un primo motivo contesta la correttezza della motivazione in ordine alla svalutazione della propria versione dei fatti. Con un secondo motivo deduce la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Con un terzo motivo censura il denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è generico e manifestamente infondato. Il ricorso si confronta con una sola parte dell’ampio ragionamento svolto dalla Corte territoriale per confutare la credibilità delle dichiarazioni del ricorrente. La Corte d’appello non ha negato il diritto al silenzio, ma ha soltanto sottolineato, in un ragionamento più ampio, la tempistica di tali dichiarazioni. Nel resto le doglianze si risolvono in censure di fatto che sollecitano una rivalutazione del compendio probatorio, operazione estranea ai poteri del giudice di legittimità.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Non è consentita la deduzione di violazione di legge in relazione all’asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell’art. 192 cod. proc. pen. Non si tratta di disposizione la cui inosservanza è prevista a pena di nullità o inutilizzabilità, come richiesto dall’art. 606, lett. c), cod. proc. pen. Sul punto la Corte richiama Sez. U n. 29541 del 16 luglio 2020, Sez. III n. 44901 del 17 ottobre 2012 e Sez. I n. 42207 del 20 ottobre 2016.
Quanto ai dedotti vizi di motivazione, il ricorso ripropone censure già esaminate dal giudice dell’appello e da questi confutate con argomentazioni con le quali il ricorrente non si è confrontato, limitandosi a riproporre la propria lettura alternativa del materiale probatorio.
Il terzo motivo, relativo al denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., introduce mere censure in fatto a fronte di una motivazione più che adeguata sulle ragioni della ritenuta non tenuità del fatto.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.