Valutazione del tempo silente e della dissociazione per le esigenze cautelari (Cass. pen. n. 14572/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali per i reati di cui all’art. 416-bis cod. pen., la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., può essere superata solo da elementi realmente significativi, evidenziati dalla parte o direttamente enucleabili dagli atti, che escludano la persistenza della pericolosità sociale. Il fattore tempo trascorso dalla commissione dei fatti (cd. tempo silente) e il preteso allontanamento dal sodalizio criminoso non sono automaticamente dirimenti, ma devono essere valutati in concreto, in relazione alla gravità della condotta e alla continuità dei legami con l’organizzazione. La sola assenza di ulteriori elementi indiziari nel periodo successivo ai fatti, in assenza di una chiara e inequivoca risoluzione dei rapporti con il sodalizio, non è sufficiente a escludere la pericolosità sociale. La valutazione della sussistenza e dell’intensità delle esigenze cautelari, nonché della proporzionalità della misura, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in modo coerente e non illogico.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente, indagato per il reato di associazione di stampo camorristico, nonché per i reati di estorsione consumata e tentata, aggravati dalla circostanza di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., e di scambio elettorale politico-mafioso. Il provvedimento si basava su un’attività investigativa che documentava le attività del gruppo camorristico operante nel nolano.
Avverso tale ordinanza, il ricorrente aveva proposto istanza di riesame, rigettata dal Tribunale di Napoli, che aveva confermato la misura cautelare. L’indagato ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, l’assenza di motivazione e il travisamento delle emergenze processuali in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, sostenendo il proprio definitivo allontanamento dal clan a partire dai primi mesi del 2023, e, con il secondo motivo, l’omessa motivazione sulla mancata applicazione della meno gravosa misura del divieto di dimora in Campania.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha preliminarmente rilevato che il ricorrente, a fronte del generico richiamo anche al vizio di violazione di legge, deduceva in realtà unicamente un vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, basato su una lettura non condivisa delle conversazioni intercettate. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in tema di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per violazione di legge o manifesta illogicità, non per censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito.
La Corte ha quindi esaminato la motivazione dell’ordinanza impugnata, ritenendola esaustiva e coerente. Il Tribunale del riesame aveva ricostruito la posizione del ricorrente all’interno del clan come centrale, evidenziando che il suo allontanamento non era stato definitivo, tanto che la sua posizione era stata rimessa alla decisione del capoclan, in considerazione dell’attività svolta in favore del sodalizio. La Corte ha rilevato che il ricorrente ignorava tali passaggi motivazionali, e che, in ogni caso, il preteso allontanamento non era dirimente, poiché i reati contestati (estorsioni con metodo mafioso) erano stati commessi proprio in modo autonomo, trattenendo per sé i proventi, il che manifestava una pericolosità sociale anche individuale.
Quanto al rilievo del cd. tempo silente, la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui il fattore tempo trascorso dai fatti e la rescissione dei legami con il sodalizio sono elementi da valutare, ma non automaticamente escludenti la pericolosità, occorrendo elementi realmente significativi. Nel caso di specie, il Tribunale aveva motivato adeguatamente la persistenza delle esigenze cautelari, valorizzando la gravità dei reati, l’insufficienza degli elementi a comprovare il definitivo allontanamento, la professionalità criminale maturata e i precedenti specifici. La Corte ha concluso che la motivazione era priva di illogicità, rigettando anche il secondo motivo, relativo alla scelta della misura cautelare, in quanto la valutazione di adeguatezza era congrua e non censurabile.
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