Inammissibile il motivo di ricorso non dedotto in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 12829 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che proponga una censura non previamente dedotta come motivo di appello, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Nella verifica della circostanza attenuante della particolare tenuità del danno ex art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. il giudice di merito può valorizzare il valore intrinseco della cosa sottratta, i dati in essa contenuti e il costo che la persona offesa deve sostenere per rimpiazzarla. L’applicazione di una massima d’esperienza non smentita da alcuna risultanza processuale è censurabile in sede di legittimità solo se il ragionamento risulta illogico o contraddittorio.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Firenze ha confermato la condanna per il concorso nel reato di furto aggravato. Con un primo motivo la difesa deduce vizi di motivazione per il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.; con un secondo motivo lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

La questione arriva davanti alla Corte di legittimità per la verifica della tenuta del percorso motivazionale del giudice di appello e dell’ammissibilità dei motivi proposti.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte territoriale ha escluso la particolare tenuità del danno non solo in ragione del valore intrinseco della cosa sottratta, ma anche facendo riferimento al valore dei dati in essa contenuti. Tale valutazione costituisce applicazione di una massima d’esperienza condivisibile e non smentita da alcuna risultanza processuale.

La Corte di legittimità aggiunge un ulteriore argomento: nella commisurazione del danno deve tenersi conto anche del costo che la persona offesa è costretta a sostenere per rimpiazzare il bene sottratto. Il giudice di appello ha correttamente fatto propria la valutazione di alcune centinaia di euro suggerita nello stesso ricorso, superando così la soglia richiesta per l’integrazione dell’attenuante.

Il secondo motivo è invece inammissibile. La censura relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello. L’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. prescrive a pena di inammissibilità che i motivi di ricorso siano proposti per violazione di legge o vizi di motivazione e che le questioni non dedotte nei gradi precedenti non possano essere introdotte per la prima volta davanti alla Corte di cassazione.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Il percorso argomentativo del giudice di merito non presenta vizi rilevabili in sede di legittimità, mentre la censura sulle attenuanti generiche incontra il limite preclusivo derivante dalla mancata devoluzione in appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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