Attenuante del risarcimento del danno e specificità dei motivi di ricorso (Cass. pen. Sez. VII n. 12898 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando non enuncia e argomenta in modo chiaro e preciso i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. La doglianza non dedotta nel giudizio di appello e non rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo non è proponibile per la prima volta in sede di legittimità. Ai fini della configurabilità dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, e la valutazione sulla congruità compete al giudice, che può disattendere, con adeguata motivazione, le dichiarazioni satisfattive della parte lesa. La mancata costituzione di parte civile non dimostra l’avvenuta integrale soddisfazione della vittima.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Genova ha confermato la condanna, dolendosi in particolare della mancata concessione della particolare tenuità del fatto e dell’attenuante del risarcimento del danno di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen.
La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità, investita del vaglio sulla specificità dei motivi e sulla correttezza del diniego delle circostanze invocate.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione dell’attenuante della particolare tenuità del fatto, è giudicato del tutto generico. La Corte richiama il principio consolidato secondo cui il ricorso è inammissibile per difetto di specificità quando non risultano enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27.10.2016; Sez. VI, n. 17372 del 08.04.2021), precisando che il requisito impone l’indicazione chiara e precisa degli elementi fondanti le censure.
La doglianza è poi ritenuta non consentita perché ha ad oggetto una censura non dedotta nel giudizio di appello e non rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
Quanto al secondo motivo, relativo al diniego dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen., la Corte lo reputa manifestamente infondato. La Corte territoriale aveva evidenziato, con motivazione sintetica ma esaustiva, la parzialità del risarcimento, elemento che, secondo il Collegio, esclude in punto di diritto la concedibilità dell’attenuante.
Il principio affermato è che, ai fini della configurabilità dell’attenuante, il risarcimento deve essere integrale e che la valutazione sulla congruità spetta al giudice, il quale può disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva della parte lesa (Sez. V, n. 13282 del 17.01.2013; Sez. V, n. 7826 del 30.11.2022; Sez. II, n. 3130 del 30.11.2023). La mancata costituzione di parte civile non vale a dimostrare l’integrale soddisfazione della vittima.
La parzialità del risarcimento rende irrilevante l’erronea affermazione della sentenza impugnata circa il momento del risarcimento rispetto all’ammissione del rito alternativo: l’accesso agli atti comprova che la prova del pagamento è stata depositata prima dell’ammissione del giudizio abbreviato. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.