Mazza da baseball come arma impropria: tenuità esclusa e pene sostitutive negate (Cass. pen. Sez. VII n. 24093 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il porto di una mazza da baseball integra il reato di porto abusivo di arma impropria e la giustificazione addotta dall’imputato, se formulata non nell’immediatezza del fatto ma a posteriori, è irrilevante. Il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del porto abusivo di arma impropria impedisce la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell’imputato, purché dalla loro valutazione, oggetto di specifica e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi rieducativa, al contenimento del rischio di recidiva e all’adempimento delle prescrizioni imposte.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975, per aver portato abusivamente una mazza da baseball, alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000 di ammenda. La Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di S.M. Capua Vetere.
Avverso la sentenza di appello il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’asserita contraddittorietà della motivazione in ordine alla circostanza che la mazza non era incartata, l’erronea applicazione della legge penale quanto alla qualificazione del fatto, al diniego dell’attenuante della lieve entità, al diniego della particolare tenuità del fatto e alla mancata conversione della pena detentiva in pena sostitutiva.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che i motivi in punto di responsabilità si risolvono in censure meramente fattuali e rivalutative, nonché manifestamente infondate. Le doglianze relative alla circostanza se la mazza fosse o meno incartata attengono a un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità. La giurisprudenza di legittimità qualifica la mazza da baseball come arma impropria, e la giustificazione addotta dall’imputato è irrilevante se formulata non nell’immediatezza del fatto ma a posteriori.
Quanto al diniego dell’attenuante della lieve entità ex art. 4, comma 3, legge n. 110/1975, il ricorso propone censure avversative e aspecifiche. Il Tribunale ha ancorato il diniego all’elevata capacità offensiva della mazza, della lunghezza di 72 cm., e alle circostanze del caso concreto.
In ordine alla particolare tenuità del fatto, la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Il Tribunale ha applicato il principio per il quale il mancato riconoscimento dell’attenuante della lieve entità, relativamente al porto abusivo di un’arma impropria, impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. Il precedente citato è ritenuto del tutto sovrapponibile, anche per dimensioni dell’arma.
Infine, sulla mancata sostituzione della pena detentiva, il ricorso è aspecifico. Il Tribunale ha fatto leva sulla negativa personalità dell’imputato, desunta dai precedenti penali per reati contro il patrimonio e per porto abusivo d’armi, compiendo una prognosi negativa sulla finalità rieducativa della pena e sul contenimento del rischio di recidiva.
Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.