Inammissibili i ricorsi: parte personalmente e travisamento aggravato (Cass. pen. Sez. VII n. 12897 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente: a seguito della modifica dell’art. 613 cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, esso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. La circostanza aggravante del travisamento di cui all’art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen. è perfezionata da ogni alterazione, anche lieve e realizzata con accorgimenti rudimentali, dell’aspetto esteriore dell’autore della rapina, purché idonea a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, restando irrilevante l’effettivo riconoscimento da parte del testimone oculare. È aspecifico, e perciò inammissibile, il motivo che si risolva in una rilettura degli elementi probatori o in una diversa valutazione dei fatti, non essendo consentita in sede di legittimità l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione.

Il Fatto

Due imputati propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino, che li aveva condannati per rapina in concorso, confermando sul punto la decisione di primo grado. Uno dei ricorrenti deposita il ricorso personalmente, senza il ministero di un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. L’altro ricorrente affida il proprio ricorso a due motivi: violazione dell’art. 110 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità concorsuale; vizio di motivazione sul riconoscimento della circostanza aggravante del travisamento. La questione giunge così davanti alla Corte di cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una pregiudiziale di natura processuale. Il ricorso per cassazione, avverso qualunque tipo di provvedimento, non può essere proposto dalla parte personalmente. Dopo la riforma dell’art. 613 cod. proc. pen. introdotta dalla legge n. 103/2017, la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell’albo speciale è richiesta a pena di inammissibilità. Il collegio richiama sul punto un indirizzo consolidato (Sez. Un. n. 8914 del 2017, dep. 2018; Sez. 6 n. 18010 del 2018; Sez. 5 n. 53203 del 2017).

Quanto al primo motivo del secondo ricorrente, la Corte lo ritiene aspecifico. La doglianza ripropone le medesime censure sulla ricostruzione dei fatti e sull’interpretazione delle prove, già formulate in appello e ivi affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. Il motivo è articolato esclusivamente in fatto e si colloca quindi fuori dai limiti del giudizio di legittimità: restano estranei ai poteri della Corte la rilettura degli elementi probatori e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione e valutazione.

La Corte rileva come i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, abbiano indicato la pluralità di elementi dimostrativi della responsabilità concorsuale. Tale ricostruzione, fisiologicamente collegata al giudice di primo grado in presenza di una doppia conforme, risulta fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità.

Il secondo motivo è giudicato manifestamente infondato. I giudici di appello hanno dato seguito al principio secondo cui ogni alterazione dell’aspetto esteriore dell’autore della rapina, anche lieve e conseguita con accorgimenti rudimentali, perfeziona l’aggravante del travisamento, purché idonea a rendere difficoltoso il riconoscimento, a nulla rilevando l’effettivo riconoscimento da parte del testimone oculare (Sez. 2 n. 56937 del 2017; Sez. 2 n. 11283 del 2023, non massimata). I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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