Confisca per equivalente tra concorrenti e ripartizione del profitto non dimostrato (Cass. pen. Sez. 3 n. 14224 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca per equivalente deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali del profitto del reato. Il pubblico ministero è tenuto a provare il quantum del profitto conseguito da ciascun compartecipe, mentre il concorrente può dimostrare a discarico di non aver conseguito alcun vantaggio o di averne conseguito una parte inferiore. La violazione dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non determina automaticamente l’inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti nell’ambito di attività ispettive, occorrendo la specifica indicazione della violazione codicistica che avrebbe determinato l’inutilizzabilità con riguardo ai singoli atti.
Il Fatto
La Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di due imputati per intervenuta prescrizione relativamente ad alcuni reati tributari (dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture per operazioni inesistenti), rideterminando la pena in anni tre e mesi undici di reclusione e riducendo la confisca per equivalente a complessivi € 4.552.451, posta a carico di ciascuno in misura di € 2.276.225,50.
Avverso tale sentenza, entrambi gli imputati proponevano ricorso per Cassazione, deducendo plurimi motivi, tra cui l’incompetenza territoriale, l’inutilizzabilità dei processi verbali di constatazione e della documentazione acquisita, la mancata prova dell’effettiva presentazione delle dichiarazioni fiscali e la mancata prova del ruolo di amministratore di fatto, nonché l’illegittimità della confisca per equivalente.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, esaminando preliminarmente i motivi comuni. In relazione all’eccezione di incompetenza territoriale, il Collegio ha richiamato il principio per cui la competenza per i reati tributari connessi si determina ai sensi dell’art. 16 cod. proc. pen., valorizzando il criterio della sede effettiva rispetto a quella legale fittizia.
Quanto all’inutilizzabilità dei processi verbali di constatazione, la Corte ha precisato che, ai sensi dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., la violazione non determina automaticamente l’inutilizzabilità dei risultati probatori, occorrendo la specifica indicazione della violazione codicistica che avrebbe determinato l’invalidità dei singoli atti. In ogni caso, è stato ribadito che gli esiti degli accertamenti effettuati in sede amministrativa sono utilizzabili ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen. quali prove documentali dei fatti oggettivi rappresentati.
In merito alla dedotta mancata prova della presentazione delle dichiarazioni fiscali, la S.C. ha affermato che per l’integrazione del delitto di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000 non è necessario che la dichiarazione sia prodotta in dibattimento se non vi è specifica contestazione sul punto, potendo la prova essere fornita anche tramite il processo verbale di constatazione e le deposizioni testimoniali.
Con riferimento alla confisca per equivalente, la Corte ha fatto applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite n. 13783 del 2025, secondo cui, in caso di concorso di persone nel reato, la confisca va disposta per ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito. Tuttavia, nel caso di specie, la ripartizione in parti uguali è stata ritenuta legittima, in quanto la Corte territoriale aveva motivato sull’impossibilità di determinare la quota di arricchimento dei singoli concorrenti, in assenza di indicazioni provenienti dagli stessi, trattandosi di vicenda unitaria e non scindibile in segmenti riferibili all’uno o all’altro imputato. La difesa non aveva indicato da quali atti processuali risultasse la minor misura dell’arricchimento conseguito. La Corte ha inoltre precisato che, essendo stata disposta una confisca per equivalente, non era necessaria alcuna motivazione in ordine al nesso di pertinenzialità tra i beni e il reato, né alcuna verifica circa la possibilità di procedere alla confisca diretta presso la società.
Riguardo all’eccezione di prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimità, la S.C. ha dichiarato che l’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione. I ricorrenti sono stati quindi condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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