Falso curriculum a ente pubblico integra reato di false dichiarazioni (Cass. pen. Sez. VII n. 12985 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’allegazione, a una domanda rivolta a un ente pubblico, di un curriculum vitae contenente false dichiarazioni sulle proprie esperienze lavorative integra gli estremi oggettivi del mendacio punito dall’art. 496 cod. pen. Non rileva che manchi una richiesta del pubblico ufficiale, poiché la partecipazione a un bando e l’invio della documentazione prevista costituiscono di fatto risposta a una richiesta della Pubblica Amministrazione. La norma punisce esclusivamente le false dichiarazioni, senza richiedere che esse siano accompagnate da documentazione a sostegno della loro veridicità. Ai fini della prescrizione, il termine massimo decorre dal tempus commissi delicti e va computato secondo la fattispecie in contestazione, con esclusione dei periodi di sospensione del difensore.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d’Appello di Roma che ha confermato la condanna per il reato di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o altrui, di cui agli artt. 496 cod. pen. e 76 d.P.R. n. 445/2000. La vicenda riguarda l’invio di un curriculum vitae contenente informazioni non veritiere in risposta a un bando per l’assegnazione di un incarico lavorativo presso un ente pubblico.

Il ricorso si articola in cinque motivi: violazione di legge e vizio di motivazione sull’elemento oggettivo e soggettivo, intervenuta prescrizione, mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e illegittima determinazione della pena base.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi sono dichiarati generici e manifestamente infondati. Il giudice di merito ha esposto le ragioni del proprio convincimento applicando corretti argomenti giuridici. Quanto all’elemento oggettivo, la Corte territoriale ha richiamato il principio per cui l’allegazione di un curriculum contenente false dichiarazioni circa le proprie esperienze lavorative vale a integrare gli estremi del mendacio richiesto dall’art. 496 cod. pen. (Sez. V, 18 giugno 2013, D’Erasmo, n. 26600).

La Corte respinge l’argomentazione difensiva relativa all’assenza di una richiesta del pubblico ufficiale. Chi partecipa a un bando inviando la documentazione prevista risponde, di fatto, a una richiesta della Pubblica Amministrazione. La norma richiama esclusivamente le false dichiarazioni, senza pretendere documentazione a supporto della loro veridicità. Le dichiarazioni risultano inoltre rilevanti per l’ente, poiché da esse dipendeva l’assegnazione dell’incarico.

Sul dolo generico, la Corte rileva che per escluderlo si dovrebbe dubitare dell’invio volontario di informazioni false al fine di ottenere il posto di lavoro, non essendo stata offerta una spiegazione alternativa al comportamento dell’imputata.

Il terzo motivo, relativo alla prescrizione, è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamente calcolato il termine: massimo di anni sette e mesi sei dal tempus commissi delicti, collocato al 20/12/2016, con l’aggiunta di 237 giorni di sospensione dovuti all’astensione del difensore, giungendo al termine finale del 12/2/2025.

Il quarto motivo, relativo all’art. 131-bis cod. pen., è infondato: il rigetto si fonda su argomentazioni logiche, quali l’aver tratto in inganno un ente pubblico per lucrare un posto di lavoro, scavalcando altri candidati, e l’aver mentito su una pluralità di informazioni decisive. Il quinto motivo è inammissibile e manifestamente infondato, rientrando la graduazione della pena nella discrezionalità del giudice di merito, ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali, alla somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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