Rimessione processo inammissibile se basata su illazioni non grave situazione locale (Cass. pen. Sez. 7 n. 13000 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di rimessione del processo ad altra sede, ai sensi dell’art. 45 cod. proc. pen., ha carattere eccezionale e comporta una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, imponendo un’interpretazione restrittiva dei relativi presupposti. La grave situazione locale deve consistere in un fenomeno esterno alla dialettica processuale, connotato da abnormità e consistenza tali da ingenerare un pericolo concreto per l’imparzialità dell’ufficio giudiziario o un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo. È inammissibile la richiesta fondata su mere illazioni, timori o sospetti non espressi da fatti oggettivi e non muniti di intrinseca capacità dimostrativa. Alla declaratoria di inammissibilità non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, ma la condanna dell’istante al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 48, comma 6, cod. proc. pen.
Il Fatto
L’istante, indagato per il reato di cui all’art. 356 cod. pen. insieme ad altri, proponeva richiesta di rimessione del processo dal Tribunale di Bari a quello di Lecce. A fondamento dell’istanza, l’indagato deduceva una presunta incompatibilità ambientale, ravvisata nella circostanza che il procedimento avesse avuto origine da una segnalazione del Tribunale di Bari relativa alla caduta di calcinacci dall’immobile in cui hanno sede numerosi uffici giudiziari, ivi compresi l’Ufficio del Giudice di pace, l’archivio del Tribunale e la Procura generale.
La questione era stata oggetto di valutazione anche della Conferenza Permanente della Corte di appello di Bari, che aveva evidenziato la necessità di interventi coinvolgenti la responsabilità della proprietà e dei datori di lavoro, tra cui il Presidente del Tribunale e il Procuratore Generale. Secondo l’istante, tale situazione avrebbe inciso sulla serenità di giudizio, poiché il giudicante sarebbe stato chiamato a valutare indirettamente l’operato dei vertici del proprio ufficio e l’attività investigativa della locale Procura.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente osservato che l’istanza era stata proposta per ragioni esulanti dalla cornice dell’art. 45 cod. proc. pen., in quanto l’esigenza di trasferire il processo era stata riconnessa impropriamente al contesto ambientale, senza indicare alcuna situazione locale di gravità tale da compromettere l’imparzialità del giudice.
Richiamando il principio per cui l’istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge, la Corte ha ribadito la necessità di un’interpretazione restrittiva delle disposizioni che ne regolano i presupposti. La grave situazione locale deve essere un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale in cui il processo si svolge, connotato da tale abnormità da non poter essere interpretato se non come pericolo concreto per la non imparzialità dell’ufficio giudiziario o come pregiudizio alla libertà di determinazione dei partecipanti al processo, in conformità al precedente delle Sez. 2, n. 17519 del 25/03/2004.
La Corte ha inoltre richiamato l’orientamento giurisprudenziale costante secondo cui la situazione locale deve essere concreta, effettiva e non opinabile, oltre che di incontrovertibile attualità e tale da non poter essere superata se non con il trasferimento del processo, come affermato dalle Sez. 1, n. 52976 del 07/10/2014. Nel caso di specie, l’istante si era limitato a supporre la mancanza di serenità del giudicante, senza indicare fatti oggettivi dotati di capacità dimostrativa.
La Corte ha quindi dichiarato inammissibile la richiesta, in quanto proposta in assenza dei presupposti indicati dall’art. 45 cod. proc. pen., richiamando il principio espresso dalle Sez. U, ordinanza n. 37824 del 10/07/2025, secondo cui l’istituto della rimessione non è inquadrabile nell’ambito dei rimedi di carattere impugnatorio. Alla declaratoria di inammissibilità non è conseguita la condanna al pagamento delle spese processuali, ma, ai sensi dell’art. 48, comma 6, cod. proc. pen., l’istante è stato condannato al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, somma determinata equitativamente in considerazione dei profili di colpa emergenti dall’istanza.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 356 c.p. – Frode nelle pubbliche forniture
- Art. 45 c.p.p. – Casi di rimessione
- Art. 48 c.p.p. – Decisione