Nullità assoluta per omesso avviso al difensore di fiducia nominato (Cass. pen. Sez. V n. 8038 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., integra una nullità assoluta e insanabile soltanto ove abbia determinato l’assenza del difensore all’udienza. Se invece il difensore, nonostante l’omissione, è comunque presente, anche al solo fine di eccepire il vizio, la nullità è di ordine generale ai sensi dell’art. 180 cod. proc. pen. Il deposito di memoria difensiva non sana la nullità, poiché il difensore ha diritto di ricevere l’avviso nel rispetto del termine dilatorio prescritto dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., al fine di esercitare consapevolmente le prerogative difensive, compresa la richiesta di trattazione in presenza.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 12 giugno 2024, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale capitolino nei confronti dell’imputato per il delitto di furto aggravato. Il difensore di fiducia, nominato nel 2015 con revoca del precedente difensore che aveva proposto l’appello, non riceveva l’avviso per l’udienza di appello. L’atto di citazione, datato marzo 2024, veniva invece notificato al difensore revocato dieci anni prima.

Il difensore di fiducia depositava conclusioni scritte il 31 maggio 2024, eccependo l’omessa notifica e chiedendo il rinvio dell’udienza. Due giorni prima dell’udienza l’imputato detenuto chiedeva la trattazione in presenza. L’udienza si teneva in presenza, ma in assenza del difensore, ignaro della forma di trattazione. La Corte d’appello riteneva irrituale l’eccezione per via del deposito della memoria. Il ricorso per cassazione deduce violazione di legge in relazione agli artt. 161, 179, 180 e 601 cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ritiene il ricorso fondato. L’esame degli atti è consentito in ragione dell’error in procedendo dedotto, come affermato da Sez. U. 31 ottobre 2001, Policastro, Rv. 220092. Emerge che l’atto di citazione per l’udienza di appello del 12 giugno 2024, datato 27 marzo 2024, era indirizzato al precedente difensore, mentre in atti risultano due nomine del difensore di fiducia, la prima del 2015 e la seconda del 4 aprile 2024, entrambe con revoca di ogni altro difensore.

Il difensore di fiducia aveva tempestivamente eccepito l’omessa notifica con conclusioni scritte depositate il 31 maggio 2024. La Corte territoriale aveva invece provveduto con trattazione in presenza, in assenza del difensore, in ragione dell’istanza dell’imputato detenuto, che in videocollegamento risultava aver rinunciato alla presenza.

La Corte di legittimità richiama il principio secondo cui l’omesso avviso al difensore di fiducia tempestivamente nominato integra nullità assoluta e insanabile solo ove abbia determinato l’assenza all’udienza, mentre, se il difensore è comunque presente anche al fine di eccepire il vizio, la nullità è di ordine generale ex art. 180 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli, Rv. 273199 – 01).

Nel caso concreto, il difensore di fiducia era stato nominato prima del decreto di citazione e dunque gli spettava la notifica, anche a voler ritenere che la richiesta di trattazione in presenza avanzata dall’imputato appena due giorni prima dell’udienza avrebbe richiesto in sé la presenza del difensore. Lo stesso difensore ha dedotto la nullità intermedia ex art. 180 cod. proc. pen. tempestivamente, a mezzo della memoria ex art. 121 cod. proc. pen.

Il deposito della memoria non può valere a sanare la nullità: il difensore ha diritto di ricevere l’avviso nel rispetto del termine dilatorio prescritto dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., al fine di esercitare le relative prerogative, come richiedere la trattazione in presenza e procedere a un esercizio consapevole del diritto di difesa. La deduzione della nullità è pertanto fondata e tempestiva, e l’invalidità investe anche la sentenza, che va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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