Patteggiamento in appello e preclusione dei motivi rinunciati (Cass. pen. Sez. VII n. 13080 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento in appello disciplinato dall’art. 599-bis cod. proc. pen., il giudice di secondo grado che accoglie la richiesta di pena concordata non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove. La rinuncia ai motivi di appello determina infatti una preclusione processuale che, in ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, limita la cognizione del giudice ai soli motivi non oggetto di rinuncia.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Catania, decidendo ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha concesso le circostanze attenuanti equivalenti alla contestata aggravante e ha rideterminato la pena nella misura concordata tra le parti, in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990.

Il ricorrente deduce il vizio di motivazione, lamentando la mancanza di motivazione della sentenza impugnata.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile perché propone motivi non consentiti dalla legge. Richiama l’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, che consente alla Corte d’appello di provvedere in camera di consiglio quando le parti, nelle forme dell’art. 589 cod. proc. pen., dichiarano di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri.

Il Collegio ricostruisce l’istituto del patteggiamento in appello come reintrodotto dall’art. 1, comma 56, della legge n. 103/2017. In questo quadro, una volta che l’imputato ha rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice resta limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. La rinuncia produce una preclusione processuale che impedisce di prendere cognizione di quanto non è più devoluto al giudice.

Da tale premessa la Corte fa discendere il corollario processuale: il giudice di secondo grado non deve motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove. Il Collegio richiama sul punto Sez. IV n. 52803 del 14/09/2018 e Sez. V n. 15505 del 19/03/2018. Aggiunge che, in ogni caso, la sentenza ha succintamente motivato confermando l’affermazione di responsabilità.

All’inammissibilità, dichiarabile senza formalità di procedura a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Il Collegio richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, rilevando che non sussistono elementi per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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