Favoreggiamento immigrazione clandestina: no stato di necessità per costrizione remota (Cass. pen., Sez. I, n. 28345 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, la scriminante dello stato di necessità non è configurabile quando la minaccia subita al momento dell’imbarco non sia più attuale al momento della commissione del fatto tipico, integrando una mera “costrizione remota” che non elide l’autodeterminazione dell’agente. L’imputato ha l’onere di allegare tutti gli estremi della causa di esenzione, ivi inclusa la persistenza di una condizione di pericolo attuale e non altrimenti evitabile. L’attenuante della partecipazione di minima importanza non trova applicazione quando il numero dei partecipanti sia elemento costitutivo di una circostanza aggravante speciale, come previsto dall’art. 12, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 286/1998, salva l’ipotesi di cui all’art. 98 cod. pen..
Il Fatto
La Corte d’appello di Catania confermava la condanna inflitta dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Ragusa, all’esito di giudizio abbreviato, nei confronti di un cittadino egiziano per il delitto di favoreggiamento illegale dell’immigrazione clandestina, aggravato dal numero dei migranti trasportati (trentuno) e dal pericolo per la vita o l’incolumità degli stessi, nonché dal numero dei concorrenti superiore a tre. La condotta contestata riguardava la conduzione di un’imbarcazione partita dalle coste libiche e diretta verso le coste italiane, con a bordo migranti di nazionalità bengalese e siriana.
L’imputato, tramite il proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni accusatorie dei migranti, alla mancata applicazione dello stato di necessità, all’omesso riconoscimento dell’attenuante della collaborazione utile, a quello della partecipazione di minima importanza e all’erroneo giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, volto a sollecitare una rivalutazione degli elementi fattuali. I giudici di legittimità hanno evidenziato come la credibilità dei migranti, sentiti a s.i.t. e in incidente probatorio, fosse stata adeguatamente vagliata dai giudici di merito, le cui valutazioni risultavano scevre da vizi logici. Il ruolo attivo dell’imputato nella conduzione del natante, emerso dalle dichiarazioni convergenti, era stato correttamente valorizzato, essendo sufficiente un contributo causale anche meramente materiale per la configurabilità del concorso nel reato.
Quanto allo stato di necessità, la Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo, richiamando il principio per cui il pericolo attuale deve essere indipendente dalla volontà dell’agente e non causalmente determinato dalla sua condotta. Ha inoltre ribadito l’onere di allegazione gravante sull’imputato in ordine a tutti gli estremi della scriminante. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente escluso la configurabilità dell’esimente, rilevando che la mera costrizione iniziale subita al momento dell’imbarco non fosse sufficiente, difettando il requisito dell’attualità del pericolo durante l’intera condotta criminosa. Una volta allontanatisi dalle coste libiche, i prevenuti avevano mantenuto la gestione del natante, conservando l’autodeterminazione nella condotta, senza che risultasse la presenza dei soggetti armati né una minaccia immediata e irresistibile.
In relazione all’attenuante della collaborazione utile, il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, essendo le dichiarazioni dell’imputato prive di elementi idonei a fornire un contributo concreto alle indagini. Il quarto motivo, concernente l’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., è stato ritenuto infondato. La Corte ha escluso l’applicabilità dell’attenuante in presenza dell’aggravante speciale del numero dei partecipanti prevista dall’art. 12, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 286/1998, richiamando la clausola di riserva di cui all’art. 112 cod. pen. e la giurisprudenza di legittimità in materia.
Infine, le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono state respinte. La Corte ha ritenuto corretto il calcolo della pena, determinata in misura prossima al minimo edittale, con aumento per l’aggravante di cui al comma 3-bis e successiva diminuzione per le attenuanti generiche riconosciute nella massima estensione. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 40982 del 2018, secondo cui la presenza dell’aggravante di cui al comma 3-bis sottrae al bilanciamento le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114 cod. pen., non operando la preclusione invocata dalla difesa nel caso di specie.
Nota della Redazione
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